giovedì 29 marzo 2012

Rivalutazione immobili dl.185 del 2008


Rivalutazione facoltativa dei beni immobili dl.185 del 2008;
Beni immobili rivalutabili:  
  • aree non edificabili (quali i terreni agricoli), escluse le aree fabbricabili;
  • immobili strumentali, per natura o per destinazione (esclusi gli immobili merce);
  • immobili cd. patrimonio, di cui all’art. 90 del T.U.I.R. (che non costituiscono beni strumentali, né beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa).
Immobili merce in una società immobiliare ;  per "immobili merce" si intendono gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. In altri termini, si tratta degli immobili che vengono venduti dalle imprese che svolgono l'attività di compravendita immobiliare ovvero di costruzione/ristrutturazione e successiva vendita. A differenza di quanto avviene per gli immobili strumentali iscritti tra le immobilizzazioni, gli immobili merce non subiscono alcun procedimento sistematico di ammortamento, in quanto concorrono alla formazione del reddito secondo il meccanismo dei costi. Cosa succede se sono concessi in locazione ? Le imprese di compravendita immobiliare o di costruzione/ristrutturazione e successiva vendita devono monitorare gli immobili che, in attesa di essere venduti, vengono concessi in locazione. Ci si chiede, infatti, se sia corretto continuare a classificare tali immobili tra le rimanenze ovvero se gli stessi debbano essere collocati nell'attivo immobilizzato.
Risoluzione del Ministero delle Finanze 12/07/1982, prot. 9/1730 Le società che svolgono attività mista di gestione immobiliare e di costruzione e compravendita presentano un oggetto complesso che non permette una distinzione netta fra beni immobili costituenti merci e beni immobili posseduti non in funzione dello scambio bensì per la loro redditività; necessita, quindi, un'analisi di volta in volta sulle singole fattispecie al fine della individuazione della categoria di appartenenza del bene considerato.
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 15/12/2004, n. 152 La durata pluriennale e continuativa dei contratti di locazione stipulati sull'immobile e la contestuale assenza di un qualsiasi atto di vendita avente per oggetto anche una parte di esso non consentono di considerare la locazione come attività sussidiaria, rientrante nell'esercizio caratteristico di un'attività immobiliare di compravendita, ma la riconducono, di fatto, all'alveo di attività tipica di una società immobiliare di gestione, a prescindere da ogni qualificazione formale dell'attività d'impresa
Perciò si desume che l'elemento rilevante per stabilire se gli immobili merce interessati da un contratto di locazione possano mantenere la loro qualifica, consiste nella durata della locazione. In altri termini, la locazione degli immobili merce non ne modifica la destinazione commerciale a condizione che la locazione stessa sia solamente temporanea .
Non  possono essere oggetto di rivalutazione i beni in leasing in quanto non iscritti in bilancio a meno che, gli stessi, come precisato da ultimo dall’Agenzia dell’Entrate, non siano stati riscattati entro l’esercizio in corso alla data del 31.12.2007.  ( circ.n.8/E del 13/03/2009 ).

Cessione dei beni  oggetto della rivalutazione:
«Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione».
E’ facile comprendere quindi come il riferimento temporale «in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita» richiami in causa il periodo in “sospensione di imposta”, generato nell’ipotesi di versamento dell’imposta sostitutiva (rivalutazione ai fini fiscali). Per cui, nel caso di cessione del bene nel periodo in sospensione di imposta, occorrerà prendere come base di riferimento per la determinazione della plusvalenza, il costo fiscale del bene, vale a dire il costo storico ante-rivalutazione, apportando in dichiarazione una variazione in aumento per la differenza rispetto ai valori che risultano dal bilancio.
Diversamente, qualora la cessione abbia luogo oltre il periodo in “sospensione di imposta” (dopo il 2014), sarà possibile beneficiare dei vantaggi fiscali derivanti dall’allineamento tra il costo fiscale riconosciuto e quello contabile dei beni, ai fini della determinazione della plusvalenza da cessione.


Conferimento di beni azienda con beni rivalutati;
Circolare 18/e del 2006 confermata dalla circolare n.11/e del 2009
La cessione del bene in regime di neutralita' fiscale nel periodo di
sospensione (2006 e 2007) non fa venir meno gli effetti della rivalutazione con la conseguenza che il disallineamento temporaneo sul valore del bene si trasferisce in capo al cessionario, mentre il saldo attivo rimane in capo al cedente.
In caso di cessione del bene da parte del cessionario in neutralita'
nel periodo di sospensione, le disposizioni contenute nell'art. 3, commi 3 e 4 del decreto ministeriale n. 86 del 2002 si applicheranno nel seguente modo:
- il cessionario in neutralita' calcolera' la plusvalenza senza tener conto del maggior valore iscritto in sede di rivalutazione;
- il cedente in neutralita' otterra' il riconoscimento di un credito d'imposta pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva riferibile ai beni ceduti e lo svincolo e della riserva da rivalutazione.

giovedì 1 marzo 2012

Spesometro e contribuenti minimi

I contribuenti minimi sono esonerati dall'invio dello spesometro come ribadito dal provvedimento n.185820 del 22.12.2011 dell'Agenzia delle Entrate. 


''b) sono esonerati dall’obbligo di effettuare la comunicazione telematica delle
operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto prevista all’articolo
21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78''.


Chi riceve una fattura da un minimo ( e minimo non è) deve invece includere tale documento nell'invio.


 

venerdì 24 febbraio 2012

Tassa annuale sui libri sociali

La tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali deve
essere versata da: S.p.a., S.r.l., S.a.p.a., società consortili a responsabilità limitata, aziende speciali e consorzi tra enti territoriali ex L. 8.6.1990, n. 142, in
quanto provvisti di fondo di dotazione.
Sono, inoltre, obbligate al versamento le società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte  a procedure concorsuali (escluso il fallimento), a condizione che sussista l’obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile.
Sono, invece, esonerati dal versamento le società cooperative e di mutua assicurazione, le società di capitali dichiarate fallite, i consorzi.

Importo : la tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali è dovuta in misura forfetaria, a prescindere dal numero dei libri o registri
e delle relative pagine utilizzati nel corso dell’anno. Il suo ammontare è rapportato al capitale sociale della società al 01/01/2012;


Capitale o fondo all’1.1.2012 Misura della tassa
Pari o inferiore a     € 516.456,90             € 309,87
Superiore a            € 516.456,90             € 516,46


Versamento: la tassa deve essere versata entro il 16/03/2012  mediante delega F24 con il codice tributo 7085, per le società costituite dopo il 01/01/2012 il versamento va fatto in maniera preventiva alla dichiarazione di inizio attività (Modello AA7/10), mediante bollettino di c/c postale n. 6007, intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Via Rio
Sparto 21 – 65100 Pescara.

SANZIONI per OMESSO o TA RDIVO VERSAMENTO:
in caso di omesso o tardivo versamento della tassa annuale sui libri e registri sociali, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della stessa tassa con un minimo di € 103.

Ravvedimento; l'omissione o il tardivo pagamento possono essere sanati mediante ravvedimento operoso da effettuarsi nel seguente modo:
- F24 :la tassa annuale maggiorata degli interessi legali (con maturazione giornaliera) pari al 2,5% (dall’1.1.2012; era l’1,5% fino al 31.12.2011),
utilizzando il codice tributo 7085;
- F23 : la sanzione ridotta utilizzando il codice tributo 678T (campo 11), il codice ufficio RCC (campo 6) e la causale SZ (campo 9).

giovedì 23 febbraio 2012

Contribuenti Minimi e black List

I contribuenti minimi  e coloro che si avvalgono del regime per le nuove
iniziative produttive sono esonerati dall’obbligo di comunicazione
delle operazioni poste in essere conPaesi Black list, poiché per gli stessi
è previsto l’esonero dalla tenuta dei registri Iva e dagli altri obblighi di
registrazione.

martedì 14 febbraio 2012

Intrastat su servizi esonero intrastat

Riguardo a un soggetto italiano che eroga servizi a un soggetto all'interno della Unione Europea è esonerato dall'invio dell'elenco intrastat;


La circolare n. 36E del 21 giugno 2010 che permette l'esonero dall'intrastat per chi rende servizi all'estero ( dentro la Ue).

cito il punto in questione

''
4) Operatore “minimo” italiano IT1 che effettua prestazioni di
servizi nei confronti di un soggetto passivo di imposta di altro Stato
membro:
Rinviando alle considerazioni esposte al punto precedente, anche in
questa ipotesi, con il caso sub 2), IT1 non effettua una operazione
intracomunitaria, ma un’operazione interna, senza diritto di rivalsa, per
la quale l’IVA non viene evidenziata in fattura. IT1, quindi, non compila
l’elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi rese.''


giovedì 26 gennaio 2012

S.r.l. semplificata per gli under 35

Nel decreto sulle liberalizzazioni è inserita una norma che va ad aggiungere un articolo al codice civle il 2463-bis  ;
La società semplificata a responsabilità limitata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione. […]. L’atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori entro quindici giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede”.


 A tutti gli effetti è una soggetto giuridico al pari di una SRL comune solo che per la sua costituzione ci vorrà un capitale minimo da sottoscrivere simbolico e pari ad un euro, ripeto 1 euro, al rispetto di alcuni requisiti.
 Non tutti possono accedere al regime semplificato e agevolato delle SRL semplificata infatti viene stabilito che potranno aprire una srl solo le persone fisiche che alla data della costituzione hanno meno di 35 anni di età.
Qualora un socio durante la vita aziendale superi i 35 anni saràà escluso dalla società e la sua quota liquidata, se tutti i soci superano i 35 anni la società o va liquidata o trasformata in una srl ordinaria ( passando per il notaio ) .L’atto costitutivo è redatto nella forma di scrittura privata e, perciò, senza l’intervento del notaio ed è esente da bolli, imposte e tasse , anche se sembra che sarà redatta una forma rigida di statuto e atto costitutivo da cui non si potrà derogare.

A parte che al momento è ancora un salto nel buoi ( si aspettano le norme operative) i  punti non chiari sono il fatto che sia una forma societaria a tempo , a scadenza ( vale fino al compimento del 35 esimo anno di età ) e soprattutto il fatto che non sia prevista un regime fiscale agevolato , come forse meriterebbe , visto il senso della sua costituzione.

giovedì 19 gennaio 2012

Spesometro leasing e noleggio

  Il 31 gennaio 2012  scade l'obbligo della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva  ( per un importo sopra ai 25 mila euro) da parte dei soggetti intressati come previsto
dal D.L.78/2010.  Riguardo alle società prestatrici di leasing e noleggio possiamo così riassumere i vari interventi normativi ed esplicativi  che si sono succeduti nel tempo  dall'agenzia delle entrate.

''Il  punto  2.2.  del  provvedimento  dispone  che  per  i  contratti  di  appalto,
fornitura,  somministrazione  e  gli  altri  contratti  da  cui  derivano  corrispettivi
periodici  (contratti  di  locazione,  noleggio,  concessione,  etc.)  la  comunicazione
deve  essere  effettuata  soltanto  qualora  i  corrispettivi  dovuti  in  un  intero  anno
solare siano di importo complessivo non inferiore a 3.000 euro. ''   ( termine portato a 25 mila euro per il solo anno 2010 )

Il 05  Agosto 2011 l'Agenzia delle Entrate si esprime con il provvedimento direttoriale n.119563  riguardo all'attività di leasing finanziario e operativo dispone ce gli stessi
provvedano a comunicare all'agenzia stessa , entro il 30 giugno di ogni anno ( 31 / 12 /2011 ) , i dati relativi ai singoli contratti di leasing ;

''1.1  Le  società  che  esercitano  attività  di  leasing  finanziario  e  operativo
comunicano i dati anagrafici dei clienti, compreso il codice fiscale, con i quali hanno
stipulato contratti in essere con riferimento al bene e ai corrispettivi percepiti nell’anno
di riferimento secondo le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. ''

comportandone l'esonero dalla comunicazione del D.l.78/2010  ( spesometro)

''1.2  L’adempimento  connesso  alla  presente  comunicazione  comporta  l’esonero
dalla  comunicazione  di  cui  all’art.  21  del  Decreto  legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. ''

La ratio di questa esclusione è da ricondursi in  particolare il provvedimento del 22 dicembre 2010, attuativo della predetta norma,  che ha
stabilito  che  non  devono  essere  inviate  le  operazioni  che  costituiscono  oggetto  di comunicazione  all'Anagrafe  tributaria,  ai  sensi  dell’art.  7  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 fra le quali è da annoverarsi la presente.
Oggetto della comunicazione sono :
Nella comunicazione occorre evidenziare gli identificativi anagrafici degli intestatari, nonché, in caso di fideiussioni o garanzie prestate a favore della società concedente, il relativo importo e i dati dei garanti. Si deve poi evidenziare la tipologia del bene oggetto del contratto sulla base di talune categorie previste dalle istruzioni (auto, imbarcazioni, aeromobili, immobili, beni strumentali, altri beni). E' poi richiesto l'ammontare dei canoni previsti dal contratto e l'importo pagato nell'anno di riferimento.

L'agenzia fornisce ulteriori chiarimenti con il comunicato stampa del 26/09/2011 relavamente all'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti di leasing ;

''Sono interessati dall’obbligo di comunicazione le banche e gli intermediari finanziari
che esercitano attività di leasing finanziario e/o operativo nonché gli operatori
commerciali che svolgono attività di locazione e/o noleggio. L’Agenzia chiarisce,
inoltre, che i soggetti obbligati alla comunicazione dei contratti di leasing all’Anagrafe
Tributaria sono esonerati da quella delle operazioni rilevanti ai fini Iva (cd. spesometro). ''

e che l'oggetto della comunicazione è:

''Sono oggetto della comunicazione  i contratti, stipulati sia con persone fisiche che
giuridiche, di leasing finanziario e operativo, di locazione  e quelli di noleggio. Tra i 
contratti interessati ci sono quelli relativi a autovetture, autocaravan  e altri veicoli, unità
da diporto e commerciali, aeromobili, immobili, beni mobili, etc. ''

Quindi la plaea dei destinatari della comunicazione sono ;

- le società di leasing che già sono state oggetto di un questionario ex art. 32, D.P.R. 600/1973, al quale non hanno dato risposta e che possono ora procedere alla trasmissione tardiva dei dati attraverso la descritta comunicazione;
- le società di leasing non destinatarie di questionari sulle annualità in esame;
- le società di capitali non iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari del Tub (D.Lgs. 385/1993) o in apposite sezioni di questo relativamente a contratti di locazione o di noleggio in essere negli anni 2009 e 2010

Ancora l'agenzie delle entrate si è espressa con il provvedimento n.165979 del 21/11/2011  fornendo ulteriori chiarimenti in particolare ;

Il provvedimento prevede, inoltre, che nella comunicazione in commento vengano inserite, da parte dei soggetti obbligati, anche tutte le operazioni previste dall’articolo 21 del DL 78/2010
secondo cui sono soggette all’obbligo di comunicazione le operazioni rilevanti ai fini Iva, di importo almeno pari a euro 3.000, al netto dell’Iva, se soggette all’obbligo di emissione della fattura,
ovvero 3.600, se non soggette all’obbligo di emissione della fattura (per l’anno 2010, tuttavia, l’obbligo è limitato alle operazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura, di importo
almeno pari a euro 25.000, al netto dell’Iva). In altre parole, nella comunicazione trovano posto anche le informazioni riguardanti il così detto spesometro che risulta quindi assorbito dalla comunicazione stessa
riconfermando l'esonero dalla comunicazione relativa allo spesometro.
''
.  I  soggetti  individuati  al  punto  1.1.  del  Provvedimento  del  5  agosto  2011,
come  integrato  dal  presente,  comunicano,  in  base  alle  specifiche  tecniche  contenute
nel  tracciato  record  di  dettaglio  “Cessionario/fornitore”  -  tipo  4  -  i  dati  delle
operazioni di cessione e di acquisto di importo  pari o superiore alle soglie previste nel
Provvedimento 22 dicembre 2010, prot. n. 184182, relativo alla comunicazione di cui
all'articolo  21  del decreto-legge 31  maggio 2010, n. 78,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, qualora i dati stessi siano riferiti a contratti diversi
da quelli di leasing, locazione o noleggio. ''

''Al fine di razionalizzare la trasmissione dei dati da parte dei soggetti obbligati
alla  comunicazione  ai  sensi  dell’art.  21  del  Decreto  legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010  n.  122,  il  Provvedimento
conferma la trasmissione dei dati relativi ai  contratti di leasing finanziario e operativo
ed  estende  la  stessa  ai  contratti  di  locazione  e/o  di  noleggio  di  autovetture,  caravan,
altri  veicoli,  unità  da  diporto  e  aeromobili,  prevedendo,  al  tempo  stesso,  l’esclusiva
comunicazione di tutte le operazioni di cessione e di acquisto di importo superiore alle
soglie previste nel provvedimento 22 dicembre 2010, prot. n. 184182, qualora gli stessi
dati  siano  riferiti  a  contratti  diversi  da  quelli  di  leasing,  locazione  o  noleggio
(ovviamente  per  il  periodo  d’imposta  2010  la  soglia  è  pari  a  venticinquemila  e  la
comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione). ''

In ultimo il 13 gennaio 2012 l'agenzia risponde ai quesiti sopraggiunti nel tempo sui punti da chiarire dello spesometro, in particolare riguardo alla domanda 4 l'agenzia risponde ;

''R4)  Si  precisa  che,  come  per  tutte  le  informazioni  dello  spesometro,  i  dati  da
comunicare da parte dei soggetti passivi IVA riguardano le operazioni attive e le
operazioni passive. La stessa operazione viene pertanto comunicata, per finalità
di incrocio del dato, sia dal cedente\prestatore sia dall’acquirente.
Nel  caso  dei  contratti  di  leasing  e  noleggio,  è  stato  disposto  l’esonero  dalla
comunicazione ex art. 21 decreto legge n. 78/2010 per i soli prestatori in ragione
della specifica e più dettagliata comunicazione che viene effettuata relativamente
ai  dati  dell’attività  caratteristica,    la  quale,  peraltro,  con  l’ultima  versione  del
tracciato  record,  comprende  anche  i  dati  delle  operazioni  non  riguardanti  il
leasing o il noleggio.
Si  tratta  dunque  di  un  esonero,  disposto  col  solo  fine  di  evitare  duplicazione  di
adempimento in capo alle società di leasing e noleggio.
Per  i  soggetti  utilizzatori  dei  beni  in  leasing  o  in  noleggio  permane  l’obbligo  di
comunicazione per lo Spesometro''

Viene confermato pertanto l'esonero per i soggettti prestatori di leasing e noleggio dell'invio della comunicazione dello spesometro in luogo di una comunicazione piu' dettagliata ; lo scopo
dell'esonero si vede necessario per evitare una duplicazione di invio di dati.

mercoledì 11 gennaio 2012

Diritti Camerali 2012

I diritti camerali dell'anno 2012 restano invariati rispetto allo scorso anno , ecco le tabelle riepilogative:


   Fatturato 2011                                 Diritto camerale 2012 (in euro)

da euro              a euro

€ 0                    € 100.000               € 200
€ 100.000           € 250.000               € 200 + 0,015% oltre i € 100.000
€ 250.000           € 500.000               € 222,50 + 0,013%  oltre i € 250.000
€ 500.000           € 1.000.000            € 225 + 0,010% oltre i € 500.000
€ 1.000.000        € 10.000.000           € 305 + 0,009%  oltre i € 1.000.000
€ € 10.000.000   € 35.000.000            € 1.115 + 0,005% oltre i €10.000.000
€ 35.000.000      € 50.000.000           € 2.365 + 0,003%  oltre i €35.000.000
€ 50.000.000                                   € 2.815 + 0,001%  oltre i €50.000.000
                                                      ( max € 40.000)

SEZIONE SPECIALE (imprese iscritte al 31/12/2010)


                                    Diritto annuale 2011                 Diritto annuale 2012
Imprese individuali                  € 88,00                                 € 88,00
Soggetti iscritti al Rea             € 30,00                                 € 30,00
Società semplici agricole          € 100,00                               € 100,00
Società semplici non agricole    € 200,00                               € 200,00
Società tra avvocati                € 200,00                                € 200,00
Imp. con sede princip. all’estero  € 110,00 ciasc.                    € 110,00 ciasc.

 Il ritardato versamento può essere regolarizzato tramite ravvedimento operoso, versando unitamente al contributo gli interessi al tasso legale (2,5%)
maturati dalla scadenza di versamento alla data del versamento effettivo (utilizzando il codice tributo 3851), le sanzioni ridotte al 3% se la regolarizzazione avviene entro i 30 giorni ovvero al 3,75% se avviene oltre
i 30 giorni (utilizzando il codice tributo 3852).

Imu - Ici non sono la stessa cosa

L'Imu non è l'Ici ; anche se la sostituisce sono molte le differenze che fanno dell'Imu una imposta con caratteristiche proprie.

L'Imu a differenza dell'Ici è dovuta per l'abitazione principale , nella misura dello 0,4% , con possibilità per ogni comune di abbassare o alzare questa soglia dello 0,2% .
Sono previste per l'Imu detrazioni per carichi di famiglia per ogni figlio fino a 26 anni nella misura di 50 euro per figlio , più una detrazione se l'immobile è adibito ad abitazione principale di 200 euro; la somma massima delle detrazioni è di 400 euro.

Niente sconti per i fabbricati rurali per i quali è dovuta l'Imu nella misura nella misura dell 0,2 % con possibilità da parte del comune di abbattere l'aliquota nella misura dello 0,1%.
Novità interessante e importante riguarda gli immobili esteri che vengono assoggettati alla nuova imposta , nella misura dello 0,76% , la base imponibile sarà data dal costo di acquisto dell'immobile e dove non ci siai ( in caso di cessione gratuita ) dal valore di mercato.
Ultima novità riguarda i pagamenti che sono stati stabiliti nelle nuove date del:
31 marzo
16 giugno
30 settembre
16 dicembre

ma sul punto e sulle modalità operative si aspettano chiarimenti.