venerdì 24 febbraio 2012

Tassa annuale sui libri sociali

La tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali deve
essere versata da: S.p.a., S.r.l., S.a.p.a., società consortili a responsabilità limitata, aziende speciali e consorzi tra enti territoriali ex L. 8.6.1990, n. 142, in
quanto provvisti di fondo di dotazione.
Sono, inoltre, obbligate al versamento le società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte  a procedure concorsuali (escluso il fallimento), a condizione che sussista l’obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile.
Sono, invece, esonerati dal versamento le società cooperative e di mutua assicurazione, le società di capitali dichiarate fallite, i consorzi.

Importo : la tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali è dovuta in misura forfetaria, a prescindere dal numero dei libri o registri
e delle relative pagine utilizzati nel corso dell’anno. Il suo ammontare è rapportato al capitale sociale della società al 01/01/2012;


Capitale o fondo all’1.1.2012 Misura della tassa
Pari o inferiore a     € 516.456,90             € 309,87
Superiore a            € 516.456,90             € 516,46


Versamento: la tassa deve essere versata entro il 16/03/2012  mediante delega F24 con il codice tributo 7085, per le società costituite dopo il 01/01/2012 il versamento va fatto in maniera preventiva alla dichiarazione di inizio attività (Modello AA7/10), mediante bollettino di c/c postale n. 6007, intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Via Rio
Sparto 21 – 65100 Pescara.

SANZIONI per OMESSO o TA RDIVO VERSAMENTO:
in caso di omesso o tardivo versamento della tassa annuale sui libri e registri sociali, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della stessa tassa con un minimo di € 103.

Ravvedimento; l'omissione o il tardivo pagamento possono essere sanati mediante ravvedimento operoso da effettuarsi nel seguente modo:
- F24 :la tassa annuale maggiorata degli interessi legali (con maturazione giornaliera) pari al 2,5% (dall’1.1.2012; era l’1,5% fino al 31.12.2011),
utilizzando il codice tributo 7085;
- F23 : la sanzione ridotta utilizzando il codice tributo 678T (campo 11), il codice ufficio RCC (campo 6) e la causale SZ (campo 9).

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