giovedì 26 gennaio 2012

S.r.l. semplificata per gli under 35

Nel decreto sulle liberalizzazioni è inserita una norma che va ad aggiungere un articolo al codice civle il 2463-bis  ;
La società semplificata a responsabilità limitata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione. […]. L’atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori entro quindici giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede”.


 A tutti gli effetti è una soggetto giuridico al pari di una SRL comune solo che per la sua costituzione ci vorrà un capitale minimo da sottoscrivere simbolico e pari ad un euro, ripeto 1 euro, al rispetto di alcuni requisiti.
 Non tutti possono accedere al regime semplificato e agevolato delle SRL semplificata infatti viene stabilito che potranno aprire una srl solo le persone fisiche che alla data della costituzione hanno meno di 35 anni di età.
Qualora un socio durante la vita aziendale superi i 35 anni saràà escluso dalla società e la sua quota liquidata, se tutti i soci superano i 35 anni la società o va liquidata o trasformata in una srl ordinaria ( passando per il notaio ) .L’atto costitutivo è redatto nella forma di scrittura privata e, perciò, senza l’intervento del notaio ed è esente da bolli, imposte e tasse , anche se sembra che sarà redatta una forma rigida di statuto e atto costitutivo da cui non si potrà derogare.

A parte che al momento è ancora un salto nel buoi ( si aspettano le norme operative) i  punti non chiari sono il fatto che sia una forma societaria a tempo , a scadenza ( vale fino al compimento del 35 esimo anno di età ) e soprattutto il fatto che non sia prevista un regime fiscale agevolato , come forse meriterebbe , visto il senso della sua costituzione.

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