venerdì 24 febbraio 2012

Tassa annuale sui libri sociali

La tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali deve
essere versata da: S.p.a., S.r.l., S.a.p.a., società consortili a responsabilità limitata, aziende speciali e consorzi tra enti territoriali ex L. 8.6.1990, n. 142, in
quanto provvisti di fondo di dotazione.
Sono, inoltre, obbligate al versamento le società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte  a procedure concorsuali (escluso il fallimento), a condizione che sussista l’obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile.
Sono, invece, esonerati dal versamento le società cooperative e di mutua assicurazione, le società di capitali dichiarate fallite, i consorzi.

Importo : la tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali è dovuta in misura forfetaria, a prescindere dal numero dei libri o registri
e delle relative pagine utilizzati nel corso dell’anno. Il suo ammontare è rapportato al capitale sociale della società al 01/01/2012;


Capitale o fondo all’1.1.2012 Misura della tassa
Pari o inferiore a     € 516.456,90             € 309,87
Superiore a            € 516.456,90             € 516,46


Versamento: la tassa deve essere versata entro il 16/03/2012  mediante delega F24 con il codice tributo 7085, per le società costituite dopo il 01/01/2012 il versamento va fatto in maniera preventiva alla dichiarazione di inizio attività (Modello AA7/10), mediante bollettino di c/c postale n. 6007, intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Via Rio
Sparto 21 – 65100 Pescara.

SANZIONI per OMESSO o TA RDIVO VERSAMENTO:
in caso di omesso o tardivo versamento della tassa annuale sui libri e registri sociali, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della stessa tassa con un minimo di € 103.

Ravvedimento; l'omissione o il tardivo pagamento possono essere sanati mediante ravvedimento operoso da effettuarsi nel seguente modo:
- F24 :la tassa annuale maggiorata degli interessi legali (con maturazione giornaliera) pari al 2,5% (dall’1.1.2012; era l’1,5% fino al 31.12.2011),
utilizzando il codice tributo 7085;
- F23 : la sanzione ridotta utilizzando il codice tributo 678T (campo 11), il codice ufficio RCC (campo 6) e la causale SZ (campo 9).

giovedì 23 febbraio 2012

Contribuenti Minimi e black List

I contribuenti minimi  e coloro che si avvalgono del regime per le nuove
iniziative produttive sono esonerati dall’obbligo di comunicazione
delle operazioni poste in essere conPaesi Black list, poiché per gli stessi
è previsto l’esonero dalla tenuta dei registri Iva e dagli altri obblighi di
registrazione.

martedì 14 febbraio 2012

Intrastat su servizi esonero intrastat

Riguardo a un soggetto italiano che eroga servizi a un soggetto all'interno della Unione Europea è esonerato dall'invio dell'elenco intrastat;


La circolare n. 36E del 21 giugno 2010 che permette l'esonero dall'intrastat per chi rende servizi all'estero ( dentro la Ue).

cito il punto in questione

''
4) Operatore “minimo” italiano IT1 che effettua prestazioni di
servizi nei confronti di un soggetto passivo di imposta di altro Stato
membro:
Rinviando alle considerazioni esposte al punto precedente, anche in
questa ipotesi, con il caso sub 2), IT1 non effettua una operazione
intracomunitaria, ma un’operazione interna, senza diritto di rivalsa, per
la quale l’IVA non viene evidenziata in fattura. IT1, quindi, non compila
l’elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi rese.''