giovedì 4 agosto 2011

Minimi e Manovra estiva chiarimenti

Finalmente stanno uscendo chiarimenti in merito alla riforma del regime dei minimi.
Molti dubbi si erano posti in merito all'emendamento che fissava il limite dei 35 anni; e cioè se questo limite avesse un valore positivo o negativo.
Sia il sole 24 ore che anche il frizzera ( nella settimana fiscale) danno una interpretazione positiva ; e cioè che questo limite va visto in maniera positiva e cioè al fine di incentivare i giovani, quindi chi apre una posizione iva e al termine dei 5 anni ( durata naturale del riformato regime dei minimi ) ha ancora meno di 35 anni potrà continuare a usufruire del regime fino al compimento del 35 mo anno di età.
Per gli altri contruibuenti con le dovute limitazioni il regime avrà durata naturale in 5 esercizi.
Sono stati messi più limiti per poterne usufruire ; non aver avuta una posizione iva nei tre anni precedenti ( quindi non sarà possibile il passaggio da un regime semplificato al regime dei minimi ):


LINEE ESSENZIALI del NUOVO REGIME dei CONTRIBUENTI MINIMI
  
 
Nuovo regime dei contribuenti minimiEE  


  Durata        Massima 5 anni o anche oltre, ma fino al
                 periodo d’imposta in cui avviene il compimento
                 del trentacinquesimo anno di età
                 del contribuente






Contabilità     Esonero dall’obbligo di registrazione e di
                        tenuta delle scritture contabili, sia ai fini
                        Iva che ai fini delle imposte dirette.
                    L’esonero si estende alla dichiarazione annuale
                       Iva e alla comunicazione dati Iva.
                       Resta fermo l’obbligo di numerazione e
                   di conservazione dei documenti emessi
                    e ricevuti (art. 22, D.P.R. 29.9.1973, n. 600





Iva                Non si applica la rivalsa e non si esercita
                 la detrazione, neppure sugli acquisti intracomunitari
                (per i quali vige l’obbligo di integrazione della fattura, di versamento
                dell’Iva e della presentazione degli elenchi
                Intrastat) e sulle importazioni.
                   Obbligo di certificazione senza addebito dell’imposta




Imposte           
Dirette                  5% quale imposta sostitutiva dell’Irpef e
                           relative addizionali.
                       Si applica il principio di cassa e le componenti
                           negative sono deducibili in deroga
                      alle regole del D.P.R. 917/1986 (quelle
                      promiscue si deducono nella misura del
                       50%). Ad esempio, il costo di acquisto dei
                    beni strumentali viene dedotto nell’esercizio
                    di sostenimento (e non deve essere
                    ammortizzato). I contributi previdenziali
                     e assistenziali devono essere imputati
                       prioritariamente alla riduzione del reddito
                  d ’impresa o di lavoro autonomo e solo
                   nel caso i cui risultino eccedenti potranno
                   essere impiegati per ridurre il reddito
                       complessivo ex art. 10, D.P.R. 917/1986


Irap                           Esonero


Studi
di settore                    Esonero