mercoledì 28 dicembre 2011

NUOVI MINIMI

Con il solito tempismo l'Agenzia delle Entrate si è espressa il 22 dicembre sui regimi fiscali agevolati ( nuovi minimi ) facendo un pò di chiarezza dopo la riforma intervenuta con la manovra estiva.
I provvedimenti sono reperibili ai seguenti link :


http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect
/a740268049847019921cfe52ef1f0d1b/schema+provv+regime+di+vantaggio+-+vers++16+12+2011.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a740268049847019921cfe52ef1f0d1b

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/6de004804984722d9229fe52ef1f0d1b/schema+provv+regime+agevolato+vers++16+12+2011.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6de004804984722d9229fe52ef1f0d1b

In molti punti questi due provvedimenti non hanno fatto che confermare le interpretazioni che da agosto si erano andate consolidando , mentre in altri casi hanno apportato alcune novità.
Riguardo ai primi , possiamo annoverare senz'altro il limite dei 35 anni che aveva creato una ridda di interpretazioni diverse più o meno limitative da parte di molti, questo soprattutto perchè nel coropo normativo , fatto in un primo momento , era stato aggiunto che un emendamento questo limite dei 35 , che risultava nebuloso e estraneo da un punto di vista lessicale. 
Ricapitolando il limite dei 35 anni vale solo in senso positivo ;  

- quale regola generale, il regime in questione di applica per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e per i quattro successivi;
- in deroga, per i soggetti che non hanno ancora compiuto 35 anni, il regime può essere applicato anche oltre il quinquennio e, comunque, fino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, senza esercitare alcuna opzione.

Tra le novità invece una importante è quella che prevede,  per i professionisti che aderiscono a tale regime , l'assenza della ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta, questo per evitare una situazione ''patologica'' di credito perenne; che per il legislatore sarebbe poi di difficile recupero da parte del contribuente. Cosa che potrebbe essere superata se per tutti i professionisti ( come già succede per i geometri ) fosse possibile compensare i crediti di imposta con la cassa previdenziale.
Quindi il nuovo regime dei minimi sarà soggetto a una imposta sostitutiva del 5% e non dovrà subire una ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta.
Tutto questo previa la necessità di rilasciare, da parte dei soggetti in questione, una dichiarazione alla controparte in cui si attesta l’applicazione del regime dei minimi. ( che se non interviene nessun provvedimento successivo si intende fatta in forma libera ).

Ancora rilevante è la precisazione che una volta usciti dal regime in questione non è possibile rientrarvi , anche se si è all'interno del quinquennio e si hanno tutti i requisiti sia formali che quantitativi.

In ultimo riguardo alla dicitura da apporre  in fattura al momento  sembra che nulla debba cambiare.

giovedì 15 dicembre 2011

Manovra Monti brevi considerazioni sulla equità

Brevi considerazione su alcuni articoli della manovra Monti, e della tanto decantata equità:

Art. 6 – Equo indennizzo e pensioni privilegiate
1. Ferma la tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.

In pratica viene abolita la possibilità di richiedere la causa di servizio per un infortunio sul lavoro , e di richiedere un equo indennizzo in caso di morto o infortunio permanente ( vedi caso di chi si è ammalato con l'amianto ).
Naturalmente per garantire equità alla norma è stato escluso da questa limitazione l'intero comparto sicurezza e difesa , cioè quello che protegge le istituzioni ; in sintesi il sistema si fonda su una specie di ricatto nel quale il governo ( non solo questi ma tutti ) esclude il comparto sicurezza e difesa dai tagli e dal fatto che gli stessi proteggono le istituzione ; es. manganellando i terremotati dell'aquila, sempre in nome dell'equità