giovedì 29 marzo 2012

Rivalutazione immobili dl.185 del 2008


Rivalutazione facoltativa dei beni immobili dl.185 del 2008;
Beni immobili rivalutabili:  
  • aree non edificabili (quali i terreni agricoli), escluse le aree fabbricabili;
  • immobili strumentali, per natura o per destinazione (esclusi gli immobili merce);
  • immobili cd. patrimonio, di cui all’art. 90 del T.U.I.R. (che non costituiscono beni strumentali, né beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa).
Immobili merce in una società immobiliare ;  per "immobili merce" si intendono gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. In altri termini, si tratta degli immobili che vengono venduti dalle imprese che svolgono l'attività di compravendita immobiliare ovvero di costruzione/ristrutturazione e successiva vendita. A differenza di quanto avviene per gli immobili strumentali iscritti tra le immobilizzazioni, gli immobili merce non subiscono alcun procedimento sistematico di ammortamento, in quanto concorrono alla formazione del reddito secondo il meccanismo dei costi. Cosa succede se sono concessi in locazione ? Le imprese di compravendita immobiliare o di costruzione/ristrutturazione e successiva vendita devono monitorare gli immobili che, in attesa di essere venduti, vengono concessi in locazione. Ci si chiede, infatti, se sia corretto continuare a classificare tali immobili tra le rimanenze ovvero se gli stessi debbano essere collocati nell'attivo immobilizzato.
Risoluzione del Ministero delle Finanze 12/07/1982, prot. 9/1730 Le società che svolgono attività mista di gestione immobiliare e di costruzione e compravendita presentano un oggetto complesso che non permette una distinzione netta fra beni immobili costituenti merci e beni immobili posseduti non in funzione dello scambio bensì per la loro redditività; necessita, quindi, un'analisi di volta in volta sulle singole fattispecie al fine della individuazione della categoria di appartenenza del bene considerato.
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 15/12/2004, n. 152 La durata pluriennale e continuativa dei contratti di locazione stipulati sull'immobile e la contestuale assenza di un qualsiasi atto di vendita avente per oggetto anche una parte di esso non consentono di considerare la locazione come attività sussidiaria, rientrante nell'esercizio caratteristico di un'attività immobiliare di compravendita, ma la riconducono, di fatto, all'alveo di attività tipica di una società immobiliare di gestione, a prescindere da ogni qualificazione formale dell'attività d'impresa
Perciò si desume che l'elemento rilevante per stabilire se gli immobili merce interessati da un contratto di locazione possano mantenere la loro qualifica, consiste nella durata della locazione. In altri termini, la locazione degli immobili merce non ne modifica la destinazione commerciale a condizione che la locazione stessa sia solamente temporanea .
Non  possono essere oggetto di rivalutazione i beni in leasing in quanto non iscritti in bilancio a meno che, gli stessi, come precisato da ultimo dall’Agenzia dell’Entrate, non siano stati riscattati entro l’esercizio in corso alla data del 31.12.2007.  ( circ.n.8/E del 13/03/2009 ).

Cessione dei beni  oggetto della rivalutazione:
«Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione».
E’ facile comprendere quindi come il riferimento temporale «in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita» richiami in causa il periodo in “sospensione di imposta”, generato nell’ipotesi di versamento dell’imposta sostitutiva (rivalutazione ai fini fiscali). Per cui, nel caso di cessione del bene nel periodo in sospensione di imposta, occorrerà prendere come base di riferimento per la determinazione della plusvalenza, il costo fiscale del bene, vale a dire il costo storico ante-rivalutazione, apportando in dichiarazione una variazione in aumento per la differenza rispetto ai valori che risultano dal bilancio.
Diversamente, qualora la cessione abbia luogo oltre il periodo in “sospensione di imposta” (dopo il 2014), sarà possibile beneficiare dei vantaggi fiscali derivanti dall’allineamento tra il costo fiscale riconosciuto e quello contabile dei beni, ai fini della determinazione della plusvalenza da cessione.


Conferimento di beni azienda con beni rivalutati;
Circolare 18/e del 2006 confermata dalla circolare n.11/e del 2009
La cessione del bene in regime di neutralita' fiscale nel periodo di
sospensione (2006 e 2007) non fa venir meno gli effetti della rivalutazione con la conseguenza che il disallineamento temporaneo sul valore del bene si trasferisce in capo al cessionario, mentre il saldo attivo rimane in capo al cedente.
In caso di cessione del bene da parte del cessionario in neutralita'
nel periodo di sospensione, le disposizioni contenute nell'art. 3, commi 3 e 4 del decreto ministeriale n. 86 del 2002 si applicheranno nel seguente modo:
- il cessionario in neutralita' calcolera' la plusvalenza senza tener conto del maggior valore iscritto in sede di rivalutazione;
- il cedente in neutralita' otterra' il riconoscimento di un credito d'imposta pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva riferibile ai beni ceduti e lo svincolo e della riserva da rivalutazione.

giovedì 1 marzo 2012

Spesometro e contribuenti minimi

I contribuenti minimi sono esonerati dall'invio dello spesometro come ribadito dal provvedimento n.185820 del 22.12.2011 dell'Agenzia delle Entrate. 


''b) sono esonerati dall’obbligo di effettuare la comunicazione telematica delle
operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto prevista all’articolo
21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78''.


Chi riceve una fattura da un minimo ( e minimo non è) deve invece includere tale documento nell'invio.


 

venerdì 24 febbraio 2012

Tassa annuale sui libri sociali

La tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali deve
essere versata da: S.p.a., S.r.l., S.a.p.a., società consortili a responsabilità limitata, aziende speciali e consorzi tra enti territoriali ex L. 8.6.1990, n. 142, in
quanto provvisti di fondo di dotazione.
Sono, inoltre, obbligate al versamento le società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte  a procedure concorsuali (escluso il fallimento), a condizione che sussista l’obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile.
Sono, invece, esonerati dal versamento le società cooperative e di mutua assicurazione, le società di capitali dichiarate fallite, i consorzi.

Importo : la tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali è dovuta in misura forfetaria, a prescindere dal numero dei libri o registri
e delle relative pagine utilizzati nel corso dell’anno. Il suo ammontare è rapportato al capitale sociale della società al 01/01/2012;


Capitale o fondo all’1.1.2012 Misura della tassa
Pari o inferiore a     € 516.456,90             € 309,87
Superiore a            € 516.456,90             € 516,46


Versamento: la tassa deve essere versata entro il 16/03/2012  mediante delega F24 con il codice tributo 7085, per le società costituite dopo il 01/01/2012 il versamento va fatto in maniera preventiva alla dichiarazione di inizio attività (Modello AA7/10), mediante bollettino di c/c postale n. 6007, intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Via Rio
Sparto 21 – 65100 Pescara.

SANZIONI per OMESSO o TA RDIVO VERSAMENTO:
in caso di omesso o tardivo versamento della tassa annuale sui libri e registri sociali, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della stessa tassa con un minimo di € 103.

Ravvedimento; l'omissione o il tardivo pagamento possono essere sanati mediante ravvedimento operoso da effettuarsi nel seguente modo:
- F24 :la tassa annuale maggiorata degli interessi legali (con maturazione giornaliera) pari al 2,5% (dall’1.1.2012; era l’1,5% fino al 31.12.2011),
utilizzando il codice tributo 7085;
- F23 : la sanzione ridotta utilizzando il codice tributo 678T (campo 11), il codice ufficio RCC (campo 6) e la causale SZ (campo 9).

giovedì 23 febbraio 2012

Contribuenti Minimi e black List

I contribuenti minimi  e coloro che si avvalgono del regime per le nuove
iniziative produttive sono esonerati dall’obbligo di comunicazione
delle operazioni poste in essere conPaesi Black list, poiché per gli stessi
è previsto l’esonero dalla tenuta dei registri Iva e dagli altri obblighi di
registrazione.

martedì 14 febbraio 2012

Intrastat su servizi esonero intrastat

Riguardo a un soggetto italiano che eroga servizi a un soggetto all'interno della Unione Europea è esonerato dall'invio dell'elenco intrastat;


La circolare n. 36E del 21 giugno 2010 che permette l'esonero dall'intrastat per chi rende servizi all'estero ( dentro la Ue).

cito il punto in questione

''
4) Operatore “minimo” italiano IT1 che effettua prestazioni di
servizi nei confronti di un soggetto passivo di imposta di altro Stato
membro:
Rinviando alle considerazioni esposte al punto precedente, anche in
questa ipotesi, con il caso sub 2), IT1 non effettua una operazione
intracomunitaria, ma un’operazione interna, senza diritto di rivalsa, per
la quale l’IVA non viene evidenziata in fattura. IT1, quindi, non compila
l’elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi rese.''


giovedì 26 gennaio 2012

S.r.l. semplificata per gli under 35

Nel decreto sulle liberalizzazioni è inserita una norma che va ad aggiungere un articolo al codice civle il 2463-bis  ;
La società semplificata a responsabilità limitata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione. […]. L’atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori entro quindici giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede”.


 A tutti gli effetti è una soggetto giuridico al pari di una SRL comune solo che per la sua costituzione ci vorrà un capitale minimo da sottoscrivere simbolico e pari ad un euro, ripeto 1 euro, al rispetto di alcuni requisiti.
 Non tutti possono accedere al regime semplificato e agevolato delle SRL semplificata infatti viene stabilito che potranno aprire una srl solo le persone fisiche che alla data della costituzione hanno meno di 35 anni di età.
Qualora un socio durante la vita aziendale superi i 35 anni saràà escluso dalla società e la sua quota liquidata, se tutti i soci superano i 35 anni la società o va liquidata o trasformata in una srl ordinaria ( passando per il notaio ) .L’atto costitutivo è redatto nella forma di scrittura privata e, perciò, senza l’intervento del notaio ed è esente da bolli, imposte e tasse , anche se sembra che sarà redatta una forma rigida di statuto e atto costitutivo da cui non si potrà derogare.

A parte che al momento è ancora un salto nel buoi ( si aspettano le norme operative) i  punti non chiari sono il fatto che sia una forma societaria a tempo , a scadenza ( vale fino al compimento del 35 esimo anno di età ) e soprattutto il fatto che non sia prevista un regime fiscale agevolato , come forse meriterebbe , visto il senso della sua costituzione.