giovedì 19 gennaio 2012

Spesometro leasing e noleggio

  Il 31 gennaio 2012  scade l'obbligo della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva  ( per un importo sopra ai 25 mila euro) da parte dei soggetti intressati come previsto
dal D.L.78/2010.  Riguardo alle società prestatrici di leasing e noleggio possiamo così riassumere i vari interventi normativi ed esplicativi  che si sono succeduti nel tempo  dall'agenzia delle entrate.

''Il  punto  2.2.  del  provvedimento  dispone  che  per  i  contratti  di  appalto,
fornitura,  somministrazione  e  gli  altri  contratti  da  cui  derivano  corrispettivi
periodici  (contratti  di  locazione,  noleggio,  concessione,  etc.)  la  comunicazione
deve  essere  effettuata  soltanto  qualora  i  corrispettivi  dovuti  in  un  intero  anno
solare siano di importo complessivo non inferiore a 3.000 euro. ''   ( termine portato a 25 mila euro per il solo anno 2010 )

Il 05  Agosto 2011 l'Agenzia delle Entrate si esprime con il provvedimento direttoriale n.119563  riguardo all'attività di leasing finanziario e operativo dispone ce gli stessi
provvedano a comunicare all'agenzia stessa , entro il 30 giugno di ogni anno ( 31 / 12 /2011 ) , i dati relativi ai singoli contratti di leasing ;

''1.1  Le  società  che  esercitano  attività  di  leasing  finanziario  e  operativo
comunicano i dati anagrafici dei clienti, compreso il codice fiscale, con i quali hanno
stipulato contratti in essere con riferimento al bene e ai corrispettivi percepiti nell’anno
di riferimento secondo le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. ''

comportandone l'esonero dalla comunicazione del D.l.78/2010  ( spesometro)

''1.2  L’adempimento  connesso  alla  presente  comunicazione  comporta  l’esonero
dalla  comunicazione  di  cui  all’art.  21  del  Decreto  legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. ''

La ratio di questa esclusione è da ricondursi in  particolare il provvedimento del 22 dicembre 2010, attuativo della predetta norma,  che ha
stabilito  che  non  devono  essere  inviate  le  operazioni  che  costituiscono  oggetto  di comunicazione  all'Anagrafe  tributaria,  ai  sensi  dell’art.  7  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 fra le quali è da annoverarsi la presente.
Oggetto della comunicazione sono :
Nella comunicazione occorre evidenziare gli identificativi anagrafici degli intestatari, nonché, in caso di fideiussioni o garanzie prestate a favore della società concedente, il relativo importo e i dati dei garanti. Si deve poi evidenziare la tipologia del bene oggetto del contratto sulla base di talune categorie previste dalle istruzioni (auto, imbarcazioni, aeromobili, immobili, beni strumentali, altri beni). E' poi richiesto l'ammontare dei canoni previsti dal contratto e l'importo pagato nell'anno di riferimento.

L'agenzia fornisce ulteriori chiarimenti con il comunicato stampa del 26/09/2011 relavamente all'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti di leasing ;

''Sono interessati dall’obbligo di comunicazione le banche e gli intermediari finanziari
che esercitano attività di leasing finanziario e/o operativo nonché gli operatori
commerciali che svolgono attività di locazione e/o noleggio. L’Agenzia chiarisce,
inoltre, che i soggetti obbligati alla comunicazione dei contratti di leasing all’Anagrafe
Tributaria sono esonerati da quella delle operazioni rilevanti ai fini Iva (cd. spesometro). ''

e che l'oggetto della comunicazione è:

''Sono oggetto della comunicazione  i contratti, stipulati sia con persone fisiche che
giuridiche, di leasing finanziario e operativo, di locazione  e quelli di noleggio. Tra i 
contratti interessati ci sono quelli relativi a autovetture, autocaravan  e altri veicoli, unità
da diporto e commerciali, aeromobili, immobili, beni mobili, etc. ''

Quindi la plaea dei destinatari della comunicazione sono ;

- le società di leasing che già sono state oggetto di un questionario ex art. 32, D.P.R. 600/1973, al quale non hanno dato risposta e che possono ora procedere alla trasmissione tardiva dei dati attraverso la descritta comunicazione;
- le società di leasing non destinatarie di questionari sulle annualità in esame;
- le società di capitali non iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari del Tub (D.Lgs. 385/1993) o in apposite sezioni di questo relativamente a contratti di locazione o di noleggio in essere negli anni 2009 e 2010

Ancora l'agenzie delle entrate si è espressa con il provvedimento n.165979 del 21/11/2011  fornendo ulteriori chiarimenti in particolare ;

Il provvedimento prevede, inoltre, che nella comunicazione in commento vengano inserite, da parte dei soggetti obbligati, anche tutte le operazioni previste dall’articolo 21 del DL 78/2010
secondo cui sono soggette all’obbligo di comunicazione le operazioni rilevanti ai fini Iva, di importo almeno pari a euro 3.000, al netto dell’Iva, se soggette all’obbligo di emissione della fattura,
ovvero 3.600, se non soggette all’obbligo di emissione della fattura (per l’anno 2010, tuttavia, l’obbligo è limitato alle operazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura, di importo
almeno pari a euro 25.000, al netto dell’Iva). In altre parole, nella comunicazione trovano posto anche le informazioni riguardanti il così detto spesometro che risulta quindi assorbito dalla comunicazione stessa
riconfermando l'esonero dalla comunicazione relativa allo spesometro.
''
.  I  soggetti  individuati  al  punto  1.1.  del  Provvedimento  del  5  agosto  2011,
come  integrato  dal  presente,  comunicano,  in  base  alle  specifiche  tecniche  contenute
nel  tracciato  record  di  dettaglio  “Cessionario/fornitore”  -  tipo  4  -  i  dati  delle
operazioni di cessione e di acquisto di importo  pari o superiore alle soglie previste nel
Provvedimento 22 dicembre 2010, prot. n. 184182, relativo alla comunicazione di cui
all'articolo  21  del decreto-legge 31  maggio 2010, n. 78,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, qualora i dati stessi siano riferiti a contratti diversi
da quelli di leasing, locazione o noleggio. ''

''Al fine di razionalizzare la trasmissione dei dati da parte dei soggetti obbligati
alla  comunicazione  ai  sensi  dell’art.  21  del  Decreto  legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010  n.  122,  il  Provvedimento
conferma la trasmissione dei dati relativi ai  contratti di leasing finanziario e operativo
ed  estende  la  stessa  ai  contratti  di  locazione  e/o  di  noleggio  di  autovetture,  caravan,
altri  veicoli,  unità  da  diporto  e  aeromobili,  prevedendo,  al  tempo  stesso,  l’esclusiva
comunicazione di tutte le operazioni di cessione e di acquisto di importo superiore alle
soglie previste nel provvedimento 22 dicembre 2010, prot. n. 184182, qualora gli stessi
dati  siano  riferiti  a  contratti  diversi  da  quelli  di  leasing,  locazione  o  noleggio
(ovviamente  per  il  periodo  d’imposta  2010  la  soglia  è  pari  a  venticinquemila  e  la
comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione). ''

In ultimo il 13 gennaio 2012 l'agenzia risponde ai quesiti sopraggiunti nel tempo sui punti da chiarire dello spesometro, in particolare riguardo alla domanda 4 l'agenzia risponde ;

''R4)  Si  precisa  che,  come  per  tutte  le  informazioni  dello  spesometro,  i  dati  da
comunicare da parte dei soggetti passivi IVA riguardano le operazioni attive e le
operazioni passive. La stessa operazione viene pertanto comunicata, per finalità
di incrocio del dato, sia dal cedente\prestatore sia dall’acquirente.
Nel  caso  dei  contratti  di  leasing  e  noleggio,  è  stato  disposto  l’esonero  dalla
comunicazione ex art. 21 decreto legge n. 78/2010 per i soli prestatori in ragione
della specifica e più dettagliata comunicazione che viene effettuata relativamente
ai  dati  dell’attività  caratteristica,    la  quale,  peraltro,  con  l’ultima  versione  del
tracciato  record,  comprende  anche  i  dati  delle  operazioni  non  riguardanti  il
leasing o il noleggio.
Si  tratta  dunque  di  un  esonero,  disposto  col  solo  fine  di  evitare  duplicazione  di
adempimento in capo alle società di leasing e noleggio.
Per  i  soggetti  utilizzatori  dei  beni  in  leasing  o  in  noleggio  permane  l’obbligo  di
comunicazione per lo Spesometro''

Viene confermato pertanto l'esonero per i soggettti prestatori di leasing e noleggio dell'invio della comunicazione dello spesometro in luogo di una comunicazione piu' dettagliata ; lo scopo
dell'esonero si vede necessario per evitare una duplicazione di invio di dati.

Nessun commento:

Posta un commento