martedì 22 marzo 2011

Detraibilità spese mediche sostenute all'estero

E' ammessa  detraibilità delle spese mediche sostenute all'estero e valgono le stesse regole applicabili per quelle sostenute in italia , con alcune particolarità.
In via genarale anche per queste va conservata la documentazione quietanzata, che potrà essere presentata su richiesta dell'amministrazione.
Se la documentazione è in lingua originale va allegata una traduzione che,
nel caso i documenti siano in lingua inglese, francese, tedesca o spagnola , potrà essere fatta e sottoscritta dallo stesso contribuente. Mentre in caso la documentazione sia in una lingua diversa da queste elencate, andrà allegata una traduzione giurata.
( per i contribuenti della Provincia autonoma di Bolzano e quelli della Val d'Aosta non è necessaria traduzione qualora la documentazione sia rispettavamente in lingua tedesca e francese).
Ai fini del valore da portare in detrazione la somma se è espressa in valuta non euro, occorre rapportarla applicando il tasso di cambio del giorno che è scritto sulla documentazione , in mancanza di questo di quello relativo al giorno antecedente oppure in ulteriore mancanza in base al cambio del mese.

mercoledì 9 marzo 2011

Operazioni intracomunitarie 2011, archivio Vies

E' passato il 28 febbraio, termine entro il quale si poteva chiedere l'inclusione nell'archivio Vies e  quindi ottenere l'autorizzazione a porre in essere operazioni intracomunitarie , alla luce dei provvedimenti dell'agenzia delle entrate del 29 dicembre, e allo stato attuale l'archivio non è ancora caricato per intero.
Come si deve comportare chi, secondo i provvedimenti e rispettando i termini temporali ha presentato istanza di inclusione e alla data odierna ancora non è incluso nel Vies?
Sicuramente visto il termine di 30 giorni , dalla presentazione dell'istanza, di silenzio assenso , se non si è ricevuti nessun provvedimento di diniego non ci sono cause ostative per porre in essere operazioni intracomunitarie.
Si spera che l'archivio venga caricato nel minor tempo possibile.
Qui si può controllare la proprio partita iva nei confronti di operatori comunitari
http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.htm

martedì 1 marzo 2011

Autofattura per servizi


Il meccanismo dell’autofattura scatta, tipicamente, quando l’operazione, territorialmente rilevante in Italia, è effettuata da un fornitore non residente, privo in Italia di una stabile organizzazione cui possa essere effettivamente ricondotta l’operazione medesima. In tali casi, se il cliente è un soggetto passivo nel nostro Paese, sarà egli stesso a essere tenuto all’applicazione dell’imposta (art. 17, D.P.R. 633/1972

Invece, qualora il non residente, privo di partita Iva italiana, effettui verso consumatori finali (non soggetti passivi del tributo) operazioni rientranti nel campo di applicazione dell’imposta nel nostro Paese, egli è obbligato ad aprire una propria posizione Iva in Italia, al fine specifico (tra l’altro) di applicare l’imposta su tali transazioni


ACQUISTI INTRACOMUNITARI di SERVIZI: già con C.M. 12.3.2010, n. 12/E, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’integrazione del documento emesso dal fornitore (senza l’emissione di una vera e propria autofattura) è ammissibile anche per le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in base al luogo del committente, ai sensi dell’art. 7-ter, D.P.R. 633/1972, tenuto conto che per esse il fornitore di altro Stato membro è comunque tenuto a emettere fattura, sia pure in esclusione da imposta, sicché «il committente (nonostante la norma contenuta nel decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18 faccia riferimento all’autofattura) conserva la facoltà di integrare il documento ricevuto dal prestatore con l’Iva relativa, fermo restando l’obbligo di rispettare le regole generali sul momento di effettuazione
dell’operazione».
  L’integrazione della fattura può, infatti, essere adempiuta anche mediante un semplice timbro sulla fattura del fornitore, completo di indicazione dell’Iva, della relativa aliquota e dell’ammontare dell’imposta e non necessita dell’emissione
di una vera e propria nuova (auto)fattura, da conservare unitamente al documento emesso dal fornitore.
Va, infine, tenuto conto che, secondo l’Agenzia delle Entrate, è il momento di pagamento quello rilevante ai fini Iva per gli acquisti di servizi: in linea generale, pertanto, l’autofattura deve essere emessa (o l’integrazione effettuata)
al momento del saldo (anche parziale) del corrispettivo (C.M. 21.6.2010, n. 36/E). Restano escluse quelle fattispecie che, per legge, vedono un altro momento rilevante, come avviene per le prestazioni di servizi generici in forma continuativa rese da un soggetto comunitario, che si protraggono oltre l’anno e che non prevedono pagamenti frazionati in precedenza rispetto a tale scadenza: in tale eventualità, l’autofattura deve essere emessa al 31.12 di ciascun anno solare.


Dicitura in fattura:


‘’Autofattura emessa in unico esemplare, ai sensi dell’art. 17, co. 2, D.P.R. 633/1972, per operazioni  effettuate da soggetto non residente, senza stabile organizzazione in Italia – applicazione art. 7-ter, D.P.R. 633/1972’’