mercoledì 28 dicembre 2011

NUOVI MINIMI

Con il solito tempismo l'Agenzia delle Entrate si è espressa il 22 dicembre sui regimi fiscali agevolati ( nuovi minimi ) facendo un pò di chiarezza dopo la riforma intervenuta con la manovra estiva.
I provvedimenti sono reperibili ai seguenti link :


http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect
/a740268049847019921cfe52ef1f0d1b/schema+provv+regime+di+vantaggio+-+vers++16+12+2011.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a740268049847019921cfe52ef1f0d1b

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/6de004804984722d9229fe52ef1f0d1b/schema+provv+regime+agevolato+vers++16+12+2011.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6de004804984722d9229fe52ef1f0d1b

In molti punti questi due provvedimenti non hanno fatto che confermare le interpretazioni che da agosto si erano andate consolidando , mentre in altri casi hanno apportato alcune novità.
Riguardo ai primi , possiamo annoverare senz'altro il limite dei 35 anni che aveva creato una ridda di interpretazioni diverse più o meno limitative da parte di molti, questo soprattutto perchè nel coropo normativo , fatto in un primo momento , era stato aggiunto che un emendamento questo limite dei 35 , che risultava nebuloso e estraneo da un punto di vista lessicale. 
Ricapitolando il limite dei 35 anni vale solo in senso positivo ;  

- quale regola generale, il regime in questione di applica per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e per i quattro successivi;
- in deroga, per i soggetti che non hanno ancora compiuto 35 anni, il regime può essere applicato anche oltre il quinquennio e, comunque, fino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, senza esercitare alcuna opzione.

Tra le novità invece una importante è quella che prevede,  per i professionisti che aderiscono a tale regime , l'assenza della ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta, questo per evitare una situazione ''patologica'' di credito perenne; che per il legislatore sarebbe poi di difficile recupero da parte del contribuente. Cosa che potrebbe essere superata se per tutti i professionisti ( come già succede per i geometri ) fosse possibile compensare i crediti di imposta con la cassa previdenziale.
Quindi il nuovo regime dei minimi sarà soggetto a una imposta sostitutiva del 5% e non dovrà subire una ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta.
Tutto questo previa la necessità di rilasciare, da parte dei soggetti in questione, una dichiarazione alla controparte in cui si attesta l’applicazione del regime dei minimi. ( che se non interviene nessun provvedimento successivo si intende fatta in forma libera ).

Ancora rilevante è la precisazione che una volta usciti dal regime in questione non è possibile rientrarvi , anche se si è all'interno del quinquennio e si hanno tutti i requisiti sia formali che quantitativi.

In ultimo riguardo alla dicitura da apporre  in fattura al momento  sembra che nulla debba cambiare.

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