martedì 1 marzo 2011

Autofattura per servizi


Il meccanismo dell’autofattura scatta, tipicamente, quando l’operazione, territorialmente rilevante in Italia, è effettuata da un fornitore non residente, privo in Italia di una stabile organizzazione cui possa essere effettivamente ricondotta l’operazione medesima. In tali casi, se il cliente è un soggetto passivo nel nostro Paese, sarà egli stesso a essere tenuto all’applicazione dell’imposta (art. 17, D.P.R. 633/1972

Invece, qualora il non residente, privo di partita Iva italiana, effettui verso consumatori finali (non soggetti passivi del tributo) operazioni rientranti nel campo di applicazione dell’imposta nel nostro Paese, egli è obbligato ad aprire una propria posizione Iva in Italia, al fine specifico (tra l’altro) di applicare l’imposta su tali transazioni


ACQUISTI INTRACOMUNITARI di SERVIZI: già con C.M. 12.3.2010, n. 12/E, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’integrazione del documento emesso dal fornitore (senza l’emissione di una vera e propria autofattura) è ammissibile anche per le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in base al luogo del committente, ai sensi dell’art. 7-ter, D.P.R. 633/1972, tenuto conto che per esse il fornitore di altro Stato membro è comunque tenuto a emettere fattura, sia pure in esclusione da imposta, sicché «il committente (nonostante la norma contenuta nel decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18 faccia riferimento all’autofattura) conserva la facoltà di integrare il documento ricevuto dal prestatore con l’Iva relativa, fermo restando l’obbligo di rispettare le regole generali sul momento di effettuazione
dell’operazione».
  L’integrazione della fattura può, infatti, essere adempiuta anche mediante un semplice timbro sulla fattura del fornitore, completo di indicazione dell’Iva, della relativa aliquota e dell’ammontare dell’imposta e non necessita dell’emissione
di una vera e propria nuova (auto)fattura, da conservare unitamente al documento emesso dal fornitore.
Va, infine, tenuto conto che, secondo l’Agenzia delle Entrate, è il momento di pagamento quello rilevante ai fini Iva per gli acquisti di servizi: in linea generale, pertanto, l’autofattura deve essere emessa (o l’integrazione effettuata)
al momento del saldo (anche parziale) del corrispettivo (C.M. 21.6.2010, n. 36/E). Restano escluse quelle fattispecie che, per legge, vedono un altro momento rilevante, come avviene per le prestazioni di servizi generici in forma continuativa rese da un soggetto comunitario, che si protraggono oltre l’anno e che non prevedono pagamenti frazionati in precedenza rispetto a tale scadenza: in tale eventualità, l’autofattura deve essere emessa al 31.12 di ciascun anno solare.


Dicitura in fattura:


‘’Autofattura emessa in unico esemplare, ai sensi dell’art. 17, co. 2, D.P.R. 633/1972, per operazioni  effettuate da soggetto non residente, senza stabile organizzazione in Italia – applicazione art. 7-ter, D.P.R. 633/1972’’

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