Il 31 gennaio 2012 scade l'obbligo della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva ( per un importo sopra ai 25 mila euro) da parte dei soggetti intressati come previsto
dal D.L.78/2010. Riguardo alle società prestatrici di leasing e noleggio possiamo così riassumere i vari interventi normativi ed esplicativi che si sono succeduti nel tempo dall'agenzia delle entrate.
''Il punto 2.2. del provvedimento dispone che per i contratti di appalto,
fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi
periodici (contratti di locazione, noleggio, concessione, etc.) la comunicazione
deve essere effettuata soltanto qualora i corrispettivi dovuti in un intero anno
solare siano di importo complessivo non inferiore a 3.000 euro. '' ( termine portato a 25 mila euro per il solo anno 2010 )
Il 05 Agosto 2011 l'Agenzia delle Entrate si esprime con il provvedimento direttoriale n.119563 riguardo all'attività di leasing finanziario e operativo dispone ce gli stessi
provvedano a comunicare all'agenzia stessa , entro il 30 giugno di ogni anno ( 31 / 12 /2011 ) , i dati relativi ai singoli contratti di leasing ;
''1.1 Le società che esercitano attività di leasing finanziario e operativo
comunicano i dati anagrafici dei clienti, compreso il codice fiscale, con i quali hanno
stipulato contratti in essere con riferimento al bene e ai corrispettivi percepiti nell’anno
di riferimento secondo le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. ''
comportandone l'esonero dalla comunicazione del D.l.78/2010 ( spesometro)
''1.2 L’adempimento connesso alla presente comunicazione comporta l’esonero
dalla comunicazione di cui all’art. 21 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. ''
La ratio di questa esclusione è da ricondursi in particolare il provvedimento del 22 dicembre 2010, attuativo della predetta norma, che ha
stabilito che non devono essere inviate le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 fra le quali è da annoverarsi la presente.
Oggetto della comunicazione sono :
Nella comunicazione occorre evidenziare gli identificativi anagrafici degli intestatari, nonché, in caso di fideiussioni o garanzie prestate a favore della società concedente, il relativo importo e i dati dei garanti. Si deve poi evidenziare la tipologia del bene oggetto del contratto sulla base di talune categorie previste dalle istruzioni (auto, imbarcazioni, aeromobili, immobili, beni strumentali, altri beni). E' poi richiesto l'ammontare dei canoni previsti dal contratto e l'importo pagato nell'anno di riferimento.
L'agenzia fornisce ulteriori chiarimenti con il comunicato stampa del 26/09/2011 relavamente all'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti di leasing ;
''Sono interessati dall’obbligo di comunicazione le banche e gli intermediari finanziari
che esercitano attività di leasing finanziario e/o operativo nonché gli operatori
commerciali che svolgono attività di locazione e/o noleggio. L’Agenzia chiarisce,
inoltre, che i soggetti obbligati alla comunicazione dei contratti di leasing all’Anagrafe
Tributaria sono esonerati da quella delle operazioni rilevanti ai fini Iva (cd. spesometro). ''
e che l'oggetto della comunicazione è:
''Sono oggetto della comunicazione i contratti, stipulati sia con persone fisiche che
giuridiche, di leasing finanziario e operativo, di locazione e quelli di noleggio. Tra i
contratti interessati ci sono quelli relativi a autovetture, autocaravan e altri veicoli, unità
da diporto e commerciali, aeromobili, immobili, beni mobili, etc. ''
Quindi la plaea dei destinatari della comunicazione sono ;
- le società di leasing che già sono state oggetto di un questionario ex art. 32, D.P.R. 600/1973, al quale non hanno dato risposta e che possono ora procedere alla trasmissione tardiva dei dati attraverso la descritta comunicazione;
- le società di leasing non destinatarie di questionari sulle annualità in esame;
- le società di capitali non iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari del Tub (D.Lgs. 385/1993) o in apposite sezioni di questo relativamente a contratti di locazione o di noleggio in essere negli anni 2009 e 2010
Ancora l'agenzie delle entrate si è espressa con il provvedimento n.165979 del 21/11/2011 fornendo ulteriori chiarimenti in particolare ;
Il provvedimento prevede, inoltre, che nella comunicazione in commento vengano inserite, da parte dei soggetti obbligati, anche tutte le operazioni previste dall’articolo 21 del DL 78/2010
secondo cui sono soggette all’obbligo di comunicazione le operazioni rilevanti ai fini Iva, di importo almeno pari a euro 3.000, al netto dell’Iva, se soggette all’obbligo di emissione della fattura,
ovvero 3.600, se non soggette all’obbligo di emissione della fattura (per l’anno 2010, tuttavia, l’obbligo è limitato alle operazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura, di importo
almeno pari a euro 25.000, al netto dell’Iva). In altre parole, nella comunicazione trovano posto anche le informazioni riguardanti il così detto spesometro che risulta quindi assorbito dalla comunicazione stessa
riconfermando l'esonero dalla comunicazione relativa allo spesometro.
''
. I soggetti individuati al punto 1.1. del Provvedimento del 5 agosto 2011,
come integrato dal presente, comunicano, in base alle specifiche tecniche contenute
nel tracciato record di dettaglio “Cessionario/fornitore” - tipo 4 - i dati delle
operazioni di cessione e di acquisto di importo pari o superiore alle soglie previste nel
Provvedimento 22 dicembre 2010, prot. n. 184182, relativo alla comunicazione di cui
all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni
dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, qualora i dati stessi siano riferiti a contratti diversi
da quelli di leasing, locazione o noleggio. ''
''Al fine di razionalizzare la trasmissione dei dati da parte dei soggetti obbligati
alla comunicazione ai sensi dell’art. 21 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, il Provvedimento
conferma la trasmissione dei dati relativi ai contratti di leasing finanziario e operativo
ed estende la stessa ai contratti di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan,
altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, prevedendo, al tempo stesso, l’esclusiva
comunicazione di tutte le operazioni di cessione e di acquisto di importo superiore alle
soglie previste nel provvedimento 22 dicembre 2010, prot. n. 184182, qualora gli stessi
dati siano riferiti a contratti diversi da quelli di leasing, locazione o noleggio
(ovviamente per il periodo d’imposta 2010 la soglia è pari a venticinquemila e la
comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione). ''
In ultimo il 13 gennaio 2012 l'agenzia risponde ai quesiti sopraggiunti nel tempo sui punti da chiarire dello spesometro, in particolare riguardo alla domanda 4 l'agenzia risponde ;
''R4) Si precisa che, come per tutte le informazioni dello spesometro, i dati da
comunicare da parte dei soggetti passivi IVA riguardano le operazioni attive e le
operazioni passive. La stessa operazione viene pertanto comunicata, per finalità
di incrocio del dato, sia dal cedente\prestatore sia dall’acquirente.
Nel caso dei contratti di leasing e noleggio, è stato disposto l’esonero dalla
comunicazione ex art. 21 decreto legge n. 78/2010 per i soli prestatori in ragione
della specifica e più dettagliata comunicazione che viene effettuata relativamente
ai dati dell’attività caratteristica, la quale, peraltro, con l’ultima versione del
tracciato record, comprende anche i dati delle operazioni non riguardanti il
leasing o il noleggio.
Si tratta dunque di un esonero, disposto col solo fine di evitare duplicazione di
adempimento in capo alle società di leasing e noleggio.
Per i soggetti utilizzatori dei beni in leasing o in noleggio permane l’obbligo di
comunicazione per lo Spesometro''
Viene confermato pertanto l'esonero per i soggettti prestatori di leasing e noleggio dell'invio della comunicazione dello spesometro in luogo di una comunicazione piu' dettagliata ; lo scopo
dell'esonero si vede necessario per evitare una duplicazione di invio di dati.
giovedì 19 gennaio 2012
mercoledì 11 gennaio 2012
Diritti Camerali 2012
I diritti camerali dell'anno 2012 restano invariati rispetto allo scorso anno , ecco le tabelle riepilogative:
Fatturato 2011 Diritto camerale 2012 (in euro)
da euro a euro
€ 0 € 100.000 € 200
€ 100.000 € 250.000 € 200 + 0,015% oltre i € 100.000
€ 250.000 € 500.000 € 222,50 + 0,013% oltre i € 250.000
€ 500.000 € 1.000.000 € 225 + 0,010% oltre i € 500.000
€ 1.000.000 € 10.000.000 € 305 + 0,009% oltre i € 1.000.000
€ € 10.000.000 € 35.000.000 € 1.115 + 0,005% oltre i €10.000.000
€ 35.000.000 € 50.000.000 € 2.365 + 0,003% oltre i €35.000.000
€ 50.000.000 € 2.815 + 0,001% oltre i €50.000.000
( max € 40.000)
SEZIONE SPECIALE (imprese iscritte al 31/12/2010)
Diritto annuale 2011 Diritto annuale 2012
Imprese individuali € 88,00 € 88,00
Soggetti iscritti al Rea € 30,00 € 30,00
Società semplici agricole € 100,00 € 100,00
Società semplici non agricole € 200,00 € 200,00
Società tra avvocati € 200,00 € 200,00
Imp. con sede princip. all’estero € 110,00 ciasc. € 110,00 ciasc.
Il ritardato versamento può essere regolarizzato tramite ravvedimento operoso, versando unitamente al contributo gli interessi al tasso legale (2,5%)
maturati dalla scadenza di versamento alla data del versamento effettivo (utilizzando il codice tributo 3851), le sanzioni ridotte al 3% se la regolarizzazione avviene entro i 30 giorni ovvero al 3,75% se avviene oltre
i 30 giorni (utilizzando il codice tributo 3852).
Fatturato 2011 Diritto camerale 2012 (in euro)
da euro a euro
€ 0 € 100.000 € 200
€ 100.000 € 250.000 € 200 + 0,015% oltre i € 100.000
€ 250.000 € 500.000 € 222,50 + 0,013% oltre i € 250.000
€ 500.000 € 1.000.000 € 225 + 0,010% oltre i € 500.000
€ 1.000.000 € 10.000.000 € 305 + 0,009% oltre i € 1.000.000
€ € 10.000.000 € 35.000.000 € 1.115 + 0,005% oltre i €10.000.000
€ 35.000.000 € 50.000.000 € 2.365 + 0,003% oltre i €35.000.000
€ 50.000.000 € 2.815 + 0,001% oltre i €50.000.000
( max € 40.000)
SEZIONE SPECIALE (imprese iscritte al 31/12/2010)
Diritto annuale 2011 Diritto annuale 2012
Imprese individuali € 88,00 € 88,00
Soggetti iscritti al Rea € 30,00 € 30,00
Società semplici agricole € 100,00 € 100,00
Società semplici non agricole € 200,00 € 200,00
Società tra avvocati € 200,00 € 200,00
Imp. con sede princip. all’estero € 110,00 ciasc. € 110,00 ciasc.
Il ritardato versamento può essere regolarizzato tramite ravvedimento operoso, versando unitamente al contributo gli interessi al tasso legale (2,5%)
maturati dalla scadenza di versamento alla data del versamento effettivo (utilizzando il codice tributo 3851), le sanzioni ridotte al 3% se la regolarizzazione avviene entro i 30 giorni ovvero al 3,75% se avviene oltre
i 30 giorni (utilizzando il codice tributo 3852).
Imu - Ici non sono la stessa cosa
L'Imu non è l'Ici ; anche se la sostituisce sono molte le differenze che fanno dell'Imu una imposta con caratteristiche proprie.
L'Imu a differenza dell'Ici è dovuta per l'abitazione principale , nella misura dello 0,4% , con possibilità per ogni comune di abbassare o alzare questa soglia dello 0,2% .
Sono previste per l'Imu detrazioni per carichi di famiglia per ogni figlio fino a 26 anni nella misura di 50 euro per figlio , più una detrazione se l'immobile è adibito ad abitazione principale di 200 euro; la somma massima delle detrazioni è di 400 euro.
Niente sconti per i fabbricati rurali per i quali è dovuta l'Imu nella misura nella misura dell 0,2 % con possibilità da parte del comune di abbattere l'aliquota nella misura dello 0,1%.
Novità interessante e importante riguarda gli immobili esteri che vengono assoggettati alla nuova imposta , nella misura dello 0,76% , la base imponibile sarà data dal costo di acquisto dell'immobile e dove non ci siai ( in caso di cessione gratuita ) dal valore di mercato.
Ultima novità riguarda i pagamenti che sono stati stabiliti nelle nuove date del:
31 marzo
16 giugno
30 settembre
16 dicembre
ma sul punto e sulle modalità operative si aspettano chiarimenti.
L'Imu a differenza dell'Ici è dovuta per l'abitazione principale , nella misura dello 0,4% , con possibilità per ogni comune di abbassare o alzare questa soglia dello 0,2% .
Sono previste per l'Imu detrazioni per carichi di famiglia per ogni figlio fino a 26 anni nella misura di 50 euro per figlio , più una detrazione se l'immobile è adibito ad abitazione principale di 200 euro; la somma massima delle detrazioni è di 400 euro.
Niente sconti per i fabbricati rurali per i quali è dovuta l'Imu nella misura nella misura dell 0,2 % con possibilità da parte del comune di abbattere l'aliquota nella misura dello 0,1%.
Novità interessante e importante riguarda gli immobili esteri che vengono assoggettati alla nuova imposta , nella misura dello 0,76% , la base imponibile sarà data dal costo di acquisto dell'immobile e dove non ci siai ( in caso di cessione gratuita ) dal valore di mercato.
Ultima novità riguarda i pagamenti che sono stati stabiliti nelle nuove date del:
31 marzo
16 giugno
30 settembre
16 dicembre
ma sul punto e sulle modalità operative si aspettano chiarimenti.
mercoledì 28 dicembre 2011
NUOVI MINIMI
Con il solito tempismo l'Agenzia delle Entrate si è espressa il 22 dicembre sui regimi fiscali agevolati ( nuovi minimi ) facendo un pò di chiarezza dopo la riforma intervenuta con la manovra estiva.
I provvedimenti sono reperibili ai seguenti link :
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect
/a740268049847019921cfe52ef1f0d1b/schema+provv+regime+di+vantaggio+-+vers++16+12+2011.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a740268049847019921cfe52ef1f0d1b
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/6de004804984722d9229fe52ef1f0d1b/schema+provv+regime+agevolato+vers++16+12+2011.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6de004804984722d9229fe52ef1f0d1b
- quale regola generale, il regime in questione di applica per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e per i quattro successivi;
- in deroga, per i soggetti che non hanno ancora compiuto 35 anni, il regime può essere applicato anche oltre il quinquennio e, comunque, fino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, senza esercitare alcuna opzione.
I provvedimenti sono reperibili ai seguenti link :
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect
/a740268049847019921cfe52ef1f0d1b/schema+provv+regime+di+vantaggio+-+vers++16+12+2011.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a740268049847019921cfe52ef1f0d1b
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/6de004804984722d9229fe52ef1f0d1b/schema+provv+regime+agevolato+vers++16+12+2011.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6de004804984722d9229fe52ef1f0d1b
In molti punti questi due provvedimenti non hanno fatto che confermare le interpretazioni che da agosto si erano andate consolidando , mentre in altri casi hanno apportato alcune novità.
Riguardo ai primi , possiamo annoverare senz'altro il limite dei 35 anni che aveva creato una ridda di interpretazioni diverse più o meno limitative da parte di molti, questo soprattutto perchè nel coropo normativo , fatto in un primo momento , era stato aggiunto che un emendamento questo limite dei 35 , che risultava nebuloso e estraneo da un punto di vista lessicale.
Ricapitolando il limite dei 35 anni vale solo in senso positivo ;
- quale regola generale, il regime in questione di applica per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e per i quattro successivi;
- in deroga, per i soggetti che non hanno ancora compiuto 35 anni, il regime può essere applicato anche oltre il quinquennio e, comunque, fino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, senza esercitare alcuna opzione.
Tra le novità invece una importante è quella che prevede, per i professionisti che aderiscono a tale regime , l'assenza della ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta, questo per evitare una situazione ''patologica'' di credito perenne; che per il legislatore sarebbe poi di difficile recupero da parte del contribuente. Cosa che potrebbe essere superata se per tutti i professionisti ( come già succede per i geometri ) fosse possibile compensare i crediti di imposta con la cassa previdenziale.
Quindi il nuovo regime dei minimi sarà soggetto a una imposta sostitutiva del 5% e non dovrà subire una ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta.
Tutto questo previa la necessità di rilasciare, da parte dei soggetti in questione, una dichiarazione alla controparte in cui si attesta l’applicazione del regime dei minimi. ( che se non interviene nessun provvedimento successivo si intende fatta in forma libera ).
Ancora rilevante è la precisazione che una volta usciti dal regime in questione non è possibile rientrarvi , anche se si è all'interno del quinquennio e si hanno tutti i requisiti sia formali che quantitativi.
In ultimo riguardo alla dicitura da apporre in fattura al momento sembra che nulla debba cambiare.
giovedì 15 dicembre 2011
Manovra Monti brevi considerazioni sulla equità
Brevi considerazione su alcuni articoli della manovra Monti, e della tanto decantata equità:
Art. 6 – Equo indennizzo e pensioni privilegiate
1. Ferma la tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.
In pratica viene abolita la possibilità di richiedere la causa di servizio per un infortunio sul lavoro , e di richiedere un equo indennizzo in caso di morto o infortunio permanente ( vedi caso di chi si è ammalato con l'amianto ).
Naturalmente per garantire equità alla norma è stato escluso da questa limitazione l'intero comparto sicurezza e difesa , cioè quello che protegge le istituzioni ; in sintesi il sistema si fonda su una specie di ricatto nel quale il governo ( non solo questi ma tutti ) esclude il comparto sicurezza e difesa dai tagli e dal fatto che gli stessi proteggono le istituzione ; es. manganellando i terremotati dell'aquila, sempre in nome dell'equità
venerdì 16 settembre 2011
Iva al 21% dal 17 settembre 2011
Con un comunicato stampa di ieri sera, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha informato che il DL 13 agosto 2011 n. 138, con le modifiche apportate dalla legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148, è stato inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di oggi, 16 settembre.
Pertanto, a partire da sabato 17 settembre, entrano in vigore le modifiche apportate dalla legge di conversione al citato DL 138/2011, ivi compreso l’innalzamento dell’aliquota ordinaria IVA dal 20 al 21%. Restano invece invariate le aliquote ridotte del 4 e del 10%.
Quanto alla decorrenza, in estrema sintesi, rileva il momento in cui l’operazione posta in essere si considera effettuata ai fini IVA; pertanto:
- le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all’atto della consegna o della spedizione;
- le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipulazione del rogito notarile;
- le cessioni di beni (mobili e immobili) con effetti costitutivi o traslativi differiti rispetto agli eventi di cui sopra si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, con il limite temporale di un anno per i beni mobili;
- le prestazioni di servizi si considerano effettuate con il pagamento del corrispettivo, indipendentemente dall’avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione.
Il soggetto IVA può ricorrere alla fatturazione differita al giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni nel caso in cui i beni siano accompagnati dal DDT, di conseguenza si applica l’aliquota ordinaria del 21%, se la consegna o spedizione dei beni avviene a partire dal 17 settembre.
Le note di variazione emesse dal 17 settembre devono riportare l’aliquota ordinaria del 20% se la fattura, oggetto di rettifica, relativa all’operazione originaria è stata emessa prima di tale data.
Nel caso di cessioni di beni e di prestazioni di servizi realizzate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici indicati dall’art. 6 comma 5 del DPR 633/72 (es. Regioni, Province, Comuni, ecc. ), l’IVA diventa esigibile alla data del pagamento del corrispettivo.
Considerato che la fattura deve essere comunque emessa quando l’operazione si considera effettuata (es. consegna del bene), è stato previsto che il cedente/prestatore possa applicare l’aliquota IVA del 20% se la fattura viene emessa e annotata nel relativo registro (delle fatture emesse o dei corrispettivi) prima del 17 settembre.
Pertanto, a partire da sabato 17 settembre, entrano in vigore le modifiche apportate dalla legge di conversione al citato DL 138/2011, ivi compreso l’innalzamento dell’aliquota ordinaria IVA dal 20 al 21%. Restano invece invariate le aliquote ridotte del 4 e del 10%.
Quanto alla decorrenza, in estrema sintesi, rileva il momento in cui l’operazione posta in essere si considera effettuata ai fini IVA; pertanto:
- le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all’atto della consegna o della spedizione;
- le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipulazione del rogito notarile;
- le cessioni di beni (mobili e immobili) con effetti costitutivi o traslativi differiti rispetto agli eventi di cui sopra si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, con il limite temporale di un anno per i beni mobili;
- le prestazioni di servizi si considerano effettuate con il pagamento del corrispettivo, indipendentemente dall’avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione.
Il soggetto IVA può ricorrere alla fatturazione differita al giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni nel caso in cui i beni siano accompagnati dal DDT, di conseguenza si applica l’aliquota ordinaria del 21%, se la consegna o spedizione dei beni avviene a partire dal 17 settembre.
Acconti pagati prima del 17 settembre soggetti all’IVA al 20%
Sempre in applicazione dei principi generali del tributo, gli acconti pagati prima del 17 settembre sono soggetti all’aliquota del 20%, mentre al saldo, pagato dopo, si applica l’aliquota del 21%.Le note di variazione emesse dal 17 settembre devono riportare l’aliquota ordinaria del 20% se la fattura, oggetto di rettifica, relativa all’operazione originaria è stata emessa prima di tale data.
Nel caso di cessioni di beni e di prestazioni di servizi realizzate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici indicati dall’art. 6 comma 5 del DPR 633/72 (es. Regioni, Province, Comuni, ecc. ), l’IVA diventa esigibile alla data del pagamento del corrispettivo.
Considerato che la fattura deve essere comunque emessa quando l’operazione si considera effettuata (es. consegna del bene), è stato previsto che il cedente/prestatore possa applicare l’aliquota IVA del 20% se la fattura viene emessa e annotata nel relativo registro (delle fatture emesse o dei corrispettivi) prima del 17 settembre.
giovedì 4 agosto 2011
Minimi e Manovra estiva chiarimenti
Finalmente stanno uscendo chiarimenti in merito alla riforma del regime dei minimi.
Molti dubbi si erano posti in merito all'emendamento che fissava il limite dei 35 anni; e cioè se questo limite avesse un valore positivo o negativo.
Sia il sole 24 ore che anche il frizzera ( nella settimana fiscale) danno una interpretazione positiva ; e cioè che questo limite va visto in maniera positiva e cioè al fine di incentivare i giovani, quindi chi apre una posizione iva e al termine dei 5 anni ( durata naturale del riformato regime dei minimi ) ha ancora meno di 35 anni potrà continuare a usufruire del regime fino al compimento del 35 mo anno di età.
Per gli altri contruibuenti con le dovute limitazioni il regime avrà durata naturale in 5 esercizi.
Sono stati messi più limiti per poterne usufruire ; non aver avuta una posizione iva nei tre anni precedenti ( quindi non sarà possibile il passaggio da un regime semplificato al regime dei minimi ):
LINEE ESSENZIALI del NUOVO REGIME dei CONTRIBUENTI MINIMI
Molti dubbi si erano posti in merito all'emendamento che fissava il limite dei 35 anni; e cioè se questo limite avesse un valore positivo o negativo.
Sia il sole 24 ore che anche il frizzera ( nella settimana fiscale) danno una interpretazione positiva ; e cioè che questo limite va visto in maniera positiva e cioè al fine di incentivare i giovani, quindi chi apre una posizione iva e al termine dei 5 anni ( durata naturale del riformato regime dei minimi ) ha ancora meno di 35 anni potrà continuare a usufruire del regime fino al compimento del 35 mo anno di età.
Per gli altri contruibuenti con le dovute limitazioni il regime avrà durata naturale in 5 esercizi.
Sono stati messi più limiti per poterne usufruire ; non aver avuta una posizione iva nei tre anni precedenti ( quindi non sarà possibile il passaggio da un regime semplificato al regime dei minimi ):
LINEE ESSENZIALI del NUOVO REGIME dei CONTRIBUENTI MINIMI
Nuovo regime dei contribuenti minimiEE
Durata Massima 5 anni o anche oltre, ma fino al
periodo d’imposta in cui avviene il compimento
del trentacinquesimo anno di età
del contribuente
Contabilità Esonero dall’obbligo di registrazione e di
tenuta delle scritture contabili, sia ai fini
Iva che ai fini delle imposte dirette.
L’esonero si estende alla dichiarazione annuale
Iva e alla comunicazione dati Iva.
Resta fermo l’obbligo di numerazione e
di conservazione dei documenti emessi
e ricevuti (art. 22, D.P.R. 29.9.1973, n. 600
Iva Non si applica la rivalsa e non si esercita
la detrazione, neppure sugli acquisti intracomunitari
(per i quali vige l’obbligo di integrazione della fattura, di versamento
dell’Iva e della presentazione degli elenchi
Intrastat) e sulle importazioni.
Obbligo di certificazione senza addebito dell’imposta
Imposte
Dirette 5% quale imposta sostitutiva dell’Irpef e
relative addizionali.
Si applica il principio di cassa e le componenti
negative sono deducibili in deroga
alle regole del D.P.R. 917/1986 (quelle
promiscue si deducono nella misura del
50%). Ad esempio, il costo di acquisto dei
beni strumentali viene dedotto nell’esercizio
di sostenimento (e non deve essere
ammortizzato). I contributi previdenziali
e assistenziali devono essere imputati
prioritariamente alla riduzione del reddito
d ’impresa o di lavoro autonomo e solo
nel caso i cui risultino eccedenti potranno
essere impiegati per ridurre il reddito
complessivo ex art. 10, D.P.R. 917/1986
Irap Esonero
Studi
di settore Esonero
Iscriviti a:
Post (Atom)