Il 31 gennaio 2012 scade l'obbligo della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva ( per un importo sopra ai 25 mila euro) da parte dei soggetti intressati come previsto
dal D.L.78/2010. Riguardo alle società prestatrici di leasing e noleggio possiamo così riassumere i vari interventi normativi ed esplicativi che si sono succeduti nel tempo dall'agenzia delle entrate.
''Il punto 2.2. del provvedimento dispone che per i contratti di appalto,
fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi
periodici (contratti di locazione, noleggio, concessione, etc.) la comunicazione
deve essere effettuata soltanto qualora i corrispettivi dovuti in un intero anno
solare siano di importo complessivo non inferiore a 3.000 euro. '' ( termine portato a 25 mila euro per il solo anno 2010 )
Il 05 Agosto 2011 l'Agenzia delle Entrate si esprime con il provvedimento direttoriale n.119563 riguardo all'attività di leasing finanziario e operativo dispone ce gli stessi
provvedano a comunicare all'agenzia stessa , entro il 30 giugno di ogni anno ( 31 / 12 /2011 ) , i dati relativi ai singoli contratti di leasing ;
''1.1 Le società che esercitano attività di leasing finanziario e operativo
comunicano i dati anagrafici dei clienti, compreso il codice fiscale, con i quali hanno
stipulato contratti in essere con riferimento al bene e ai corrispettivi percepiti nell’anno
di riferimento secondo le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. ''
comportandone l'esonero dalla comunicazione del D.l.78/2010 ( spesometro)
''1.2 L’adempimento connesso alla presente comunicazione comporta l’esonero
dalla comunicazione di cui all’art. 21 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. ''
La ratio di questa esclusione è da ricondursi in particolare il provvedimento del 22 dicembre 2010, attuativo della predetta norma, che ha
stabilito che non devono essere inviate le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 fra le quali è da annoverarsi la presente.
Oggetto della comunicazione sono :
Nella comunicazione occorre evidenziare gli identificativi anagrafici degli intestatari, nonché, in caso di fideiussioni o garanzie prestate a favore della società concedente, il relativo importo e i dati dei garanti. Si deve poi evidenziare la tipologia del bene oggetto del contratto sulla base di talune categorie previste dalle istruzioni (auto, imbarcazioni, aeromobili, immobili, beni strumentali, altri beni). E' poi richiesto l'ammontare dei canoni previsti dal contratto e l'importo pagato nell'anno di riferimento.
L'agenzia fornisce ulteriori chiarimenti con il comunicato stampa del 26/09/2011 relavamente all'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti di leasing ;
''Sono interessati dall’obbligo di comunicazione le banche e gli intermediari finanziari
che esercitano attività di leasing finanziario e/o operativo nonché gli operatori
commerciali che svolgono attività di locazione e/o noleggio. L’Agenzia chiarisce,
inoltre, che i soggetti obbligati alla comunicazione dei contratti di leasing all’Anagrafe
Tributaria sono esonerati da quella delle operazioni rilevanti ai fini Iva (cd. spesometro). ''
e che l'oggetto della comunicazione è:
''Sono oggetto della comunicazione i contratti, stipulati sia con persone fisiche che
giuridiche, di leasing finanziario e operativo, di locazione e quelli di noleggio. Tra i
contratti interessati ci sono quelli relativi a autovetture, autocaravan e altri veicoli, unità
da diporto e commerciali, aeromobili, immobili, beni mobili, etc. ''
Quindi la plaea dei destinatari della comunicazione sono ;
- le società di leasing che già sono state oggetto di un questionario ex art. 32, D.P.R. 600/1973, al quale non hanno dato risposta e che possono ora procedere alla trasmissione tardiva dei dati attraverso la descritta comunicazione;
- le società di leasing non destinatarie di questionari sulle annualità in esame;
- le società di capitali non iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari del Tub (D.Lgs. 385/1993) o in apposite sezioni di questo relativamente a contratti di locazione o di noleggio in essere negli anni 2009 e 2010
Ancora l'agenzie delle entrate si è espressa con il provvedimento n.165979 del 21/11/2011 fornendo ulteriori chiarimenti in particolare ;
Il provvedimento prevede, inoltre, che nella comunicazione in commento vengano inserite, da parte dei soggetti obbligati, anche tutte le operazioni previste dall’articolo 21 del DL 78/2010
secondo cui sono soggette all’obbligo di comunicazione le operazioni rilevanti ai fini Iva, di importo almeno pari a euro 3.000, al netto dell’Iva, se soggette all’obbligo di emissione della fattura,
ovvero 3.600, se non soggette all’obbligo di emissione della fattura (per l’anno 2010, tuttavia, l’obbligo è limitato alle operazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura, di importo
almeno pari a euro 25.000, al netto dell’Iva). In altre parole, nella comunicazione trovano posto anche le informazioni riguardanti il così detto spesometro che risulta quindi assorbito dalla comunicazione stessa
riconfermando l'esonero dalla comunicazione relativa allo spesometro.
''
. I soggetti individuati al punto 1.1. del Provvedimento del 5 agosto 2011,
come integrato dal presente, comunicano, in base alle specifiche tecniche contenute
nel tracciato record di dettaglio “Cessionario/fornitore” - tipo 4 - i dati delle
operazioni di cessione e di acquisto di importo pari o superiore alle soglie previste nel
Provvedimento 22 dicembre 2010, prot. n. 184182, relativo alla comunicazione di cui
all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni
dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, qualora i dati stessi siano riferiti a contratti diversi
da quelli di leasing, locazione o noleggio. ''
''Al fine di razionalizzare la trasmissione dei dati da parte dei soggetti obbligati
alla comunicazione ai sensi dell’art. 21 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, il Provvedimento
conferma la trasmissione dei dati relativi ai contratti di leasing finanziario e operativo
ed estende la stessa ai contratti di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan,
altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, prevedendo, al tempo stesso, l’esclusiva
comunicazione di tutte le operazioni di cessione e di acquisto di importo superiore alle
soglie previste nel provvedimento 22 dicembre 2010, prot. n. 184182, qualora gli stessi
dati siano riferiti a contratti diversi da quelli di leasing, locazione o noleggio
(ovviamente per il periodo d’imposta 2010 la soglia è pari a venticinquemila e la
comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione). ''
In ultimo il 13 gennaio 2012 l'agenzia risponde ai quesiti sopraggiunti nel tempo sui punti da chiarire dello spesometro, in particolare riguardo alla domanda 4 l'agenzia risponde ;
''R4) Si precisa che, come per tutte le informazioni dello spesometro, i dati da
comunicare da parte dei soggetti passivi IVA riguardano le operazioni attive e le
operazioni passive. La stessa operazione viene pertanto comunicata, per finalità
di incrocio del dato, sia dal cedente\prestatore sia dall’acquirente.
Nel caso dei contratti di leasing e noleggio, è stato disposto l’esonero dalla
comunicazione ex art. 21 decreto legge n. 78/2010 per i soli prestatori in ragione
della specifica e più dettagliata comunicazione che viene effettuata relativamente
ai dati dell’attività caratteristica, la quale, peraltro, con l’ultima versione del
tracciato record, comprende anche i dati delle operazioni non riguardanti il
leasing o il noleggio.
Si tratta dunque di un esonero, disposto col solo fine di evitare duplicazione di
adempimento in capo alle società di leasing e noleggio.
Per i soggetti utilizzatori dei beni in leasing o in noleggio permane l’obbligo di
comunicazione per lo Spesometro''
Viene confermato pertanto l'esonero per i soggettti prestatori di leasing e noleggio dell'invio della comunicazione dello spesometro in luogo di una comunicazione piu' dettagliata ; lo scopo
dell'esonero si vede necessario per evitare una duplicazione di invio di dati.
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