L'Imu non è l'Ici ; anche se la sostituisce sono molte le differenze che fanno dell'Imu una imposta con caratteristiche proprie.
L'Imu a differenza dell'Ici è dovuta per l'abitazione principale , nella misura dello 0,4% , con possibilità per ogni comune di abbassare o alzare questa soglia dello 0,2% .
Sono previste per l'Imu detrazioni per carichi di famiglia per ogni figlio fino a 26 anni nella misura di 50 euro per figlio , più una detrazione se l'immobile è adibito ad abitazione principale di 200 euro; la somma massima delle detrazioni è di 400 euro.
Niente sconti per i fabbricati rurali per i quali è dovuta l'Imu nella misura nella misura dell 0,2 % con possibilità da parte del comune di abbattere l'aliquota nella misura dello 0,1%.
Novità interessante e importante riguarda gli immobili esteri che vengono assoggettati alla nuova imposta , nella misura dello 0,76% , la base imponibile sarà data dal costo di acquisto dell'immobile e dove non ci siai ( in caso di cessione gratuita ) dal valore di mercato.
Ultima novità riguarda i pagamenti che sono stati stabiliti nelle nuove date del:
31 marzo
16 giugno
30 settembre
16 dicembre
ma sul punto e sulle modalità operative si aspettano chiarimenti.
mercoledì 11 gennaio 2012
mercoledì 28 dicembre 2011
NUOVI MINIMI
Con il solito tempismo l'Agenzia delle Entrate si è espressa il 22 dicembre sui regimi fiscali agevolati ( nuovi minimi ) facendo un pò di chiarezza dopo la riforma intervenuta con la manovra estiva.
I provvedimenti sono reperibili ai seguenti link :
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect
/a740268049847019921cfe52ef1f0d1b/schema+provv+regime+di+vantaggio+-+vers++16+12+2011.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a740268049847019921cfe52ef1f0d1b
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/6de004804984722d9229fe52ef1f0d1b/schema+provv+regime+agevolato+vers++16+12+2011.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6de004804984722d9229fe52ef1f0d1b
- quale regola generale, il regime in questione di applica per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e per i quattro successivi;
- in deroga, per i soggetti che non hanno ancora compiuto 35 anni, il regime può essere applicato anche oltre il quinquennio e, comunque, fino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, senza esercitare alcuna opzione.
I provvedimenti sono reperibili ai seguenti link :
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect
/a740268049847019921cfe52ef1f0d1b/schema+provv+regime+di+vantaggio+-+vers++16+12+2011.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a740268049847019921cfe52ef1f0d1b
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/6de004804984722d9229fe52ef1f0d1b/schema+provv+regime+agevolato+vers++16+12+2011.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6de004804984722d9229fe52ef1f0d1b
In molti punti questi due provvedimenti non hanno fatto che confermare le interpretazioni che da agosto si erano andate consolidando , mentre in altri casi hanno apportato alcune novità.
Riguardo ai primi , possiamo annoverare senz'altro il limite dei 35 anni che aveva creato una ridda di interpretazioni diverse più o meno limitative da parte di molti, questo soprattutto perchè nel coropo normativo , fatto in un primo momento , era stato aggiunto che un emendamento questo limite dei 35 , che risultava nebuloso e estraneo da un punto di vista lessicale.
Ricapitolando il limite dei 35 anni vale solo in senso positivo ;
- quale regola generale, il regime in questione di applica per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e per i quattro successivi;
- in deroga, per i soggetti che non hanno ancora compiuto 35 anni, il regime può essere applicato anche oltre il quinquennio e, comunque, fino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, senza esercitare alcuna opzione.
Tra le novità invece una importante è quella che prevede, per i professionisti che aderiscono a tale regime , l'assenza della ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta, questo per evitare una situazione ''patologica'' di credito perenne; che per il legislatore sarebbe poi di difficile recupero da parte del contribuente. Cosa che potrebbe essere superata se per tutti i professionisti ( come già succede per i geometri ) fosse possibile compensare i crediti di imposta con la cassa previdenziale.
Quindi il nuovo regime dei minimi sarà soggetto a una imposta sostitutiva del 5% e non dovrà subire una ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta.
Tutto questo previa la necessità di rilasciare, da parte dei soggetti in questione, una dichiarazione alla controparte in cui si attesta l’applicazione del regime dei minimi. ( che se non interviene nessun provvedimento successivo si intende fatta in forma libera ).
Ancora rilevante è la precisazione che una volta usciti dal regime in questione non è possibile rientrarvi , anche se si è all'interno del quinquennio e si hanno tutti i requisiti sia formali che quantitativi.
In ultimo riguardo alla dicitura da apporre in fattura al momento sembra che nulla debba cambiare.
giovedì 15 dicembre 2011
Manovra Monti brevi considerazioni sulla equità
Brevi considerazione su alcuni articoli della manovra Monti, e della tanto decantata equità:
Art. 6 – Equo indennizzo e pensioni privilegiate
1. Ferma la tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.
In pratica viene abolita la possibilità di richiedere la causa di servizio per un infortunio sul lavoro , e di richiedere un equo indennizzo in caso di morto o infortunio permanente ( vedi caso di chi si è ammalato con l'amianto ).
Naturalmente per garantire equità alla norma è stato escluso da questa limitazione l'intero comparto sicurezza e difesa , cioè quello che protegge le istituzioni ; in sintesi il sistema si fonda su una specie di ricatto nel quale il governo ( non solo questi ma tutti ) esclude il comparto sicurezza e difesa dai tagli e dal fatto che gli stessi proteggono le istituzione ; es. manganellando i terremotati dell'aquila, sempre in nome dell'equità
venerdì 16 settembre 2011
Iva al 21% dal 17 settembre 2011
Con un comunicato stampa di ieri sera, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha informato che il DL 13 agosto 2011 n. 138, con le modifiche apportate dalla legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148, è stato inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di oggi, 16 settembre.
Pertanto, a partire da sabato 17 settembre, entrano in vigore le modifiche apportate dalla legge di conversione al citato DL 138/2011, ivi compreso l’innalzamento dell’aliquota ordinaria IVA dal 20 al 21%. Restano invece invariate le aliquote ridotte del 4 e del 10%.
Quanto alla decorrenza, in estrema sintesi, rileva il momento in cui l’operazione posta in essere si considera effettuata ai fini IVA; pertanto:
- le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all’atto della consegna o della spedizione;
- le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipulazione del rogito notarile;
- le cessioni di beni (mobili e immobili) con effetti costitutivi o traslativi differiti rispetto agli eventi di cui sopra si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, con il limite temporale di un anno per i beni mobili;
- le prestazioni di servizi si considerano effettuate con il pagamento del corrispettivo, indipendentemente dall’avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione.
Il soggetto IVA può ricorrere alla fatturazione differita al giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni nel caso in cui i beni siano accompagnati dal DDT, di conseguenza si applica l’aliquota ordinaria del 21%, se la consegna o spedizione dei beni avviene a partire dal 17 settembre.
Le note di variazione emesse dal 17 settembre devono riportare l’aliquota ordinaria del 20% se la fattura, oggetto di rettifica, relativa all’operazione originaria è stata emessa prima di tale data.
Nel caso di cessioni di beni e di prestazioni di servizi realizzate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici indicati dall’art. 6 comma 5 del DPR 633/72 (es. Regioni, Province, Comuni, ecc. ), l’IVA diventa esigibile alla data del pagamento del corrispettivo.
Considerato che la fattura deve essere comunque emessa quando l’operazione si considera effettuata (es. consegna del bene), è stato previsto che il cedente/prestatore possa applicare l’aliquota IVA del 20% se la fattura viene emessa e annotata nel relativo registro (delle fatture emesse o dei corrispettivi) prima del 17 settembre.
Pertanto, a partire da sabato 17 settembre, entrano in vigore le modifiche apportate dalla legge di conversione al citato DL 138/2011, ivi compreso l’innalzamento dell’aliquota ordinaria IVA dal 20 al 21%. Restano invece invariate le aliquote ridotte del 4 e del 10%.
Quanto alla decorrenza, in estrema sintesi, rileva il momento in cui l’operazione posta in essere si considera effettuata ai fini IVA; pertanto:
- le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all’atto della consegna o della spedizione;
- le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipulazione del rogito notarile;
- le cessioni di beni (mobili e immobili) con effetti costitutivi o traslativi differiti rispetto agli eventi di cui sopra si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, con il limite temporale di un anno per i beni mobili;
- le prestazioni di servizi si considerano effettuate con il pagamento del corrispettivo, indipendentemente dall’avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione.
Il soggetto IVA può ricorrere alla fatturazione differita al giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni nel caso in cui i beni siano accompagnati dal DDT, di conseguenza si applica l’aliquota ordinaria del 21%, se la consegna o spedizione dei beni avviene a partire dal 17 settembre.
Acconti pagati prima del 17 settembre soggetti all’IVA al 20%
Sempre in applicazione dei principi generali del tributo, gli acconti pagati prima del 17 settembre sono soggetti all’aliquota del 20%, mentre al saldo, pagato dopo, si applica l’aliquota del 21%.Le note di variazione emesse dal 17 settembre devono riportare l’aliquota ordinaria del 20% se la fattura, oggetto di rettifica, relativa all’operazione originaria è stata emessa prima di tale data.
Nel caso di cessioni di beni e di prestazioni di servizi realizzate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici indicati dall’art. 6 comma 5 del DPR 633/72 (es. Regioni, Province, Comuni, ecc. ), l’IVA diventa esigibile alla data del pagamento del corrispettivo.
Considerato che la fattura deve essere comunque emessa quando l’operazione si considera effettuata (es. consegna del bene), è stato previsto che il cedente/prestatore possa applicare l’aliquota IVA del 20% se la fattura viene emessa e annotata nel relativo registro (delle fatture emesse o dei corrispettivi) prima del 17 settembre.
giovedì 4 agosto 2011
Minimi e Manovra estiva chiarimenti
Finalmente stanno uscendo chiarimenti in merito alla riforma del regime dei minimi.
Molti dubbi si erano posti in merito all'emendamento che fissava il limite dei 35 anni; e cioè se questo limite avesse un valore positivo o negativo.
Sia il sole 24 ore che anche il frizzera ( nella settimana fiscale) danno una interpretazione positiva ; e cioè che questo limite va visto in maniera positiva e cioè al fine di incentivare i giovani, quindi chi apre una posizione iva e al termine dei 5 anni ( durata naturale del riformato regime dei minimi ) ha ancora meno di 35 anni potrà continuare a usufruire del regime fino al compimento del 35 mo anno di età.
Per gli altri contruibuenti con le dovute limitazioni il regime avrà durata naturale in 5 esercizi.
Sono stati messi più limiti per poterne usufruire ; non aver avuta una posizione iva nei tre anni precedenti ( quindi non sarà possibile il passaggio da un regime semplificato al regime dei minimi ):
LINEE ESSENZIALI del NUOVO REGIME dei CONTRIBUENTI MINIMI
Molti dubbi si erano posti in merito all'emendamento che fissava il limite dei 35 anni; e cioè se questo limite avesse un valore positivo o negativo.
Sia il sole 24 ore che anche il frizzera ( nella settimana fiscale) danno una interpretazione positiva ; e cioè che questo limite va visto in maniera positiva e cioè al fine di incentivare i giovani, quindi chi apre una posizione iva e al termine dei 5 anni ( durata naturale del riformato regime dei minimi ) ha ancora meno di 35 anni potrà continuare a usufruire del regime fino al compimento del 35 mo anno di età.
Per gli altri contruibuenti con le dovute limitazioni il regime avrà durata naturale in 5 esercizi.
Sono stati messi più limiti per poterne usufruire ; non aver avuta una posizione iva nei tre anni precedenti ( quindi non sarà possibile il passaggio da un regime semplificato al regime dei minimi ):
LINEE ESSENZIALI del NUOVO REGIME dei CONTRIBUENTI MINIMI
Nuovo regime dei contribuenti minimiEE
Durata Massima 5 anni o anche oltre, ma fino al
periodo d’imposta in cui avviene il compimento
del trentacinquesimo anno di età
del contribuente
Contabilità Esonero dall’obbligo di registrazione e di
tenuta delle scritture contabili, sia ai fini
Iva che ai fini delle imposte dirette.
L’esonero si estende alla dichiarazione annuale
Iva e alla comunicazione dati Iva.
Resta fermo l’obbligo di numerazione e
di conservazione dei documenti emessi
e ricevuti (art. 22, D.P.R. 29.9.1973, n. 600
Iva Non si applica la rivalsa e non si esercita
la detrazione, neppure sugli acquisti intracomunitari
(per i quali vige l’obbligo di integrazione della fattura, di versamento
dell’Iva e della presentazione degli elenchi
Intrastat) e sulle importazioni.
Obbligo di certificazione senza addebito dell’imposta
Imposte
Dirette 5% quale imposta sostitutiva dell’Irpef e
relative addizionali.
Si applica il principio di cassa e le componenti
negative sono deducibili in deroga
alle regole del D.P.R. 917/1986 (quelle
promiscue si deducono nella misura del
50%). Ad esempio, il costo di acquisto dei
beni strumentali viene dedotto nell’esercizio
di sostenimento (e non deve essere
ammortizzato). I contributi previdenziali
e assistenziali devono essere imputati
prioritariamente alla riduzione del reddito
d ’impresa o di lavoro autonomo e solo
nel caso i cui risultino eccedenti potranno
essere impiegati per ridurre il reddito
complessivo ex art. 10, D.P.R. 917/1986
Irap Esonero
Studi
di settore Esonero
martedì 19 luglio 2011
Minimi over 35
Nel passaggio tra camera e senato il D.l.98 ha subito vari emendamenti, tra questi uno peggiorativo all'art.27 e specificatamente questo :
All'articolo 27, al comma 1, dopo le parole: «e' ridotta al 5 percento.» sono aggiunte le seguenti: «Il regime di cui ai periodiprecedenti e' applicabile anche oltre il quarto periodo di impostasuccessivo a quello di inizio dell'attivita' ma non oltre il periododi imposta di compimento del trentacinquesimo anno di eta'». In pratica si perde il beneficio del regime anche prima dei 5 anni di esercizio di attività qualora prima si compiano 35 anni. Questo non farà che ridurre di molto la platea di chi potrà beneficiare del regime dei minimi.Non si capisce dove sia il beneficio per l'economia in quanto moltissimicontribuenti sicuramente opteranno per chiudere la loro posizione iva e tornare nel nero. Giudizio totalmente negativo della misura
lunedì 18 luglio 2011
Minimi come cambiano con la manovra estiva
E' stata approvata la manovra estiva, grossi cambiamenti ci sono per i contribuenti, cambiamenti che come primo effetto avrà quello di ridurre drasticamente la platea dei soggetti che ne potranno usufruire.
Intanto le nuove norme avranno validità dal 1 gennaio 2012; tale regime avrà una durata naturale di 5 anni .Le regole varrano per le nuove attività e per quelle che hanno aperto del 1 gennaio 2008 e ci sar il limite dei 35 anni.
Questo vuol dire che al momento dell'apertura non si doveva avere 35 anni ( quelle già aperte ) e non si devono avere 35 anni ( 1 gennaio 2008); il regime durera 5 anni ma con una deroga : se chi ha aperto dopo i 5 anni è ancora minore dei 35 anni potrà continuare a usufruire di tale regime dei minimi fino al compimento dei 35 anni di età.
Altra condizione necessaria è che la posizione iva , per usufruire dei minimi, debba essere la prima per il soggetto; non potrà usufruirne chi l'aveva già aperta in qualunque forma nel triennio precedente alla apertura .
Per il resto rimangono gli stessi i limiti di fatturato e di beni strumentali mentre l 'imposta sostitutiva passa al 5%.
Intanto le nuove norme avranno validità dal 1 gennaio 2012; tale regime avrà una durata naturale di 5 anni .Le regole varrano per le nuove attività e per quelle che hanno aperto del 1 gennaio 2008 e ci sar il limite dei 35 anni.
Questo vuol dire che al momento dell'apertura non si doveva avere 35 anni ( quelle già aperte ) e non si devono avere 35 anni ( 1 gennaio 2008); il regime durera 5 anni ma con una deroga : se chi ha aperto dopo i 5 anni è ancora minore dei 35 anni potrà continuare a usufruire di tale regime dei minimi fino al compimento dei 35 anni di età.
Altra condizione necessaria è che la posizione iva , per usufruire dei minimi, debba essere la prima per il soggetto; non potrà usufruirne chi l'aveva già aperta in qualunque forma nel triennio precedente alla apertura .
Per il resto rimangono gli stessi i limiti di fatturato e di beni strumentali mentre l 'imposta sostitutiva passa al 5%.
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